Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica alla Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma quali sono le conseguenze se l’atto viene redatto in modo superficiale? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di rigore necessari, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano troppo generici. Questa decisione serve da monito: la specificità e il confronto puntuale con la sentenza precedente sono requisiti non negoziabili.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile, che ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle sue doglianze.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto respinta la sua impugnazione, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni procedurali chiare e nette, evidenziando le gravi carenze dell’atto di ricorso. In primo luogo, i motivi proposti sono stati definiti ‘manifestamente inammissibili’ ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, perché ‘del tutto generici e aspecifici’.
Il ricorrente non aveva indicato chiaramente quali capi o punti della sentenza impugnata intendeva contestare. Inoltre, non aveva specificato le ‘ragioni di doglianza in fatto e in diritto’, limitandosi a una critica superficiale senza un’argomentazione giuridica strutturata. Il punto cruciale, sottolineato dalla Corte, è stata la totale mancanza di confronto con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva compiuto una ‘rigorosa ricostruzione dei fatti’ e aveva motivato in modo ‘congruo e coerente’ la sanzione applicata, basandosi sui parametri dell’art. 133 del codice penale. Ignorare questa motivazione e non contestarla punto per punto rende il ricorso un esercizio sterile, destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. Un ricorso, per essere efficace, deve essere un atto chirurgico: deve identificare con precisione gli errori (vizi di legittimità) della sentenza impugnata, deve fornire solide argomentazioni giuridiche e, soprattutto, deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma comporta anche un onere economico significativo. La chiarezza, la specificità e il confronto critico con la decisione impugnata sono le uniche chiavi per superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente generici e aspecifici, non indicano chiaramente i punti della sentenza che si intende contestare e non specificano le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione, come previsto dall’art. 591 c.p.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000,00 euro) alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione ignora o non contesta in modo specifico la ricostruzione dei fatti e le valutazioni giuridiche del giudice precedente, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte senza offrire una critica puntuale e motivata della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29245 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29245 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAORMINA il 13/03/1976
avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002, e 81 cpv cpd pen. è inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha valutato il trattamento sanzionatorio in base ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen. con una motivazione congrua e coerente che non è censurabile in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2019