Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Critica Argomentata
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un atto di impugnazione non può limitarsi a una semplice lamentela, ma deve costituire una critica puntuale e motivata della decisione che si intende contestare. Quando ciò non avviene, la conseguenza è drastica: il ricorso inammissibile, che non viene nemmeno esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola e delle sue severe conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo: Dai Primi Gradi di Giudizio alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una pronuncia di primo grado che riteneva un imputato responsabile, tra le altre cose, del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La Corte di Appello, successivamente, riformava parzialmente la sentenza: assolveva l’imputato da un’altra accusa per insussistenza del fatto, dichiarava prescritto un ulteriore reato e, di conseguenza, rideterminava la pena per il residuo delitto relativo ai documenti falsi.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso: La Richiesta di Derubricazione
L’unico argomento sollevato dal ricorrente riguardava la presunta violazione della legge penale. Nello specifico, si lamentava che la Corte d’Appello non avesse derubricato il reato contestato nella fattispecie meno grave prevista dall’art. 497-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare un inquadramento giuridico più favorevole, con una conseguente riduzione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è puramente processuale e si fonda sulla violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato era del tutto generico e apparente.
In altre parole, il ricorso ometteva di assolvere alla sua funzione tipica, quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Non basta affermare che la corte territoriale ha sbagliato; è necessario spiegare il perché, confrontandosi punto per punto con la motivazione della decisione impugnata e illustrando le ragioni di diritto che la renderebbero errata. L’atto del ricorrente mancava di questa analisi critica, risultando una mera enunciazione di dissenso.
La Corte ha inoltre specificato che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello non presentava alcun vizio logico o giuridico riconducibile ai casi previsti dalla legge per un annullamento. Di conseguenza, non c’erano i presupposti per un esame nel merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Mal Formulato
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze economiche significative. In questo caso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di regole precise. Un ricorso non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione del giudizio, ma deve essere un atto tecnico, specifico e motivato. La mancata osservanza di questi requisiti non solo impedisce la discussione del caso, ma espone anche a sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato.
Cosa significa dichiarare un ricorso “inammissibile”?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato “generico”?
È stato ritenuto generico perché non svolgeva una critica argomentata contro la sentenza di appello. Invece di contestare punto per punto le motivazioni dei giudici, si limitava a esprimere un dissenso senza fornire adeguate ragioni giuridiche a supporto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo a) per insussistenza del fatto, disapplicando la recidiva, dichiarando conseguentemente prescritto il reato di cui al capo c) e, infine, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, del residuo delitto di possesso fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui al capo b);
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale per mancata derubricazione del delitto ascrittogli nel meno grave reato previsto dal comma 1 dell’art. 497-bis cod. pen. è inammissibile in quanto all’evidenza del tutto generico e apparente e, quindi, espresso in violazione dell’art. 581, comma 1, lett d), cod. proc. pen. poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), che in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente