Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e argomentazioni solide. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile perché generico e non specifico non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento di ulteriori somme. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per una serie di reati contro la persona e il patrimonio, specificamente per lesioni (art. 582 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.).
Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’unico motivo di doglianza sollevato riguardava l’eccessività della pena inflitta. La difesa, però, si è limitata a una contestazione generica, senza entrare nel merito delle ragioni che avevano spinto i giudici dei gradi precedenti a stabilire quella specifica sanzione.
Il problema del ricorso inammissibile generico
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo è semplice ma cruciale: il ricorso era stato formulato in maniera ‘apodittica e generica’. In altre parole, mancava di quella specificità necessaria per mettere in discussione la sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la difesa non si fosse minimamente confrontata con le motivazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato l’entità della pena non solo sulla base della gravità oggettiva dei fatti, ma anche tenendo conto della personalità dell’imputato. Ignorare queste argomentazioni ha reso il ricorso privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017). Secondo questo orientamento, un motivo di ricorso è inammissibile se è privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Non basta lamentare una presunta ingiustizia; è indispensabile smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le eventuali falle logiche o giuridiche.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio, sebbene superiore al minimo edittale, fosse stato ampiamente giustificato. Pertanto, la generica lamentela del ricorrente è apparsa come un tentativo sterile di ottenere una revisione non meritata. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto chiave per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Contestare genericamente la pena senza affrontare le motivazioni del giudice significa presentare un atto destinato al fallimento, con l’aggravante di ulteriori costi economici. La decisione serve da monito: la giustizia di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, e i ricorsi devono riflettere questa funzione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e apodittico?
Un ricorso è considerato generico e apodittico quando si limita a contestare una decisione senza confrontarsi specificamente con le motivazioni scritte nella sentenza impugnata, presentandosi come un’affermazione non supportata da un’analisi critica e dettagliata.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Perché il ricorrente è stato condannato anche se la pena era superiore al minimo?
La condanna è stata confermata perché i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la scelta di una pena superiore al minimo, basandosi sia sulla gravità dei fatti commessi sia sulla personalità dell’imputato. Il ricorso è stato respinto perché non ha contestato validamente queste motivazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LORETO il 14/01/2000
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
cQ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l’eccessività del trattamento sanzionatorio;
Ritenuta tale doglianza inammissibile poiché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01), in quanto non si confronta con la motivazione di detto provvedimento in ordine alle ragioni, legate sia alla personalità del reo che alla gravità dei fatti, che hanno giustificato un trattamento sanzionatorio al di sopra del minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024