Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Siderno il 09/11/1985
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria tempestivamente depositata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 17/10/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 09/06/2022, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME per il delitto allo stesso ascritto (artt. 646, comma primo e terzo, 61, n. 11, cod.pen.), con concessione del beneficio della non menzione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine a specifico motivo di appello proposto dalla difesa, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e artt. 640 e 646 cod. pen.; era stata difatti chiesta la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 cod. pen.; la Corte di appello non ha speso alcuna considerazione sul punto, risultando omessa la motivazione.
2.2. GLYPH Vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in ordine alla prova degli ammanchi di cui all’imputazione; la Corte di appello ha ritenuto provati gli ammanchi sulla base della richiamata documentazione datata 26/06/2016 e 18/07/2016 ed ha raggiunto tale conclusione in modo del tutto contraddittorio.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha depositato memoria in data 24/04/2024 con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In tal senso occorre osservare che i motivi di ricorso non sono consentiti e sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del
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merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del COGNOME (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
La Corte di appello ha, in modo incensurabile, valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 6 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, anche quanto al rilievo in ordine alla portata della documentazione evocata (esplicitamente richiamata a pag. 7 e della quale la parte ricorrente si limita a fornire una lettura alternativa non consentita in questa sede, senza confrontarsi con la motivazione), tenuto conto della complessiva ricostruzione della condotta ascritta e dell’evidente portata della attività posta in essere dal ricorrente successivamente alla illegittima appropriazione, con ciò evidentemente escludendo la possibilità di qualificare i fatti ascritti ai sensi dell’evocato art. 640 cod.pen. (avendo motivatamente argomentato in ordine alla sussistenza di artifici posti in essere dopo l’appropriazione e interversione del possesso a soli fini dissimulatori, Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 26923401).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ex art. 616 cod. proc. pen., stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.