Ricorso Inammissibile: la Specificità è un Requisito Essenziale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai dettagli e alla sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di un’impugnazione ben argomentata e specifica.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Il fulcro del ricorso si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo alla lesione del diritto di difesa. Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata una mancata corrispondenza tra il capo d’imputazione originario e il fatto per cui era stato effettivamente condannato. Questa discrepanza, a suo dire, avrebbe compromesso la sua capacità di difendersi adeguatamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 luglio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era formulato in termini generici e non specifici. In particolare, il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con le argomentazioni già esposte dalla Corte d’Appello.
La Corte territoriale, nella sua sentenza, aveva già esaminato e respinto la questione, motivando in modo puntuale e logico l’assenza di modifiche sostanziali tra l’accusa e la condanna che potessero costituire una reale menomazione del diritto di difesa. Il ricorso in Cassazione, invece di contestare punto per punto questa motivazione, si è limitato a riproporre la stessa doglianza in modo astratto, senza un reale dialogo critico con la decisione impugnata. Questo modo di procedere rende il ricorso inammissibile perché non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrare, con argomenti precisi e pertinenti, perché la decisione del giudice precedente sia sbagliata. Un ricorso che non si misura con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le proprie tesi, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come le spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa di un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di specificità, in quanto non si confrontava adeguatamente con le motivazioni puntuali e logiche della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dall’imputato?
Il motivo principale era un presunto vizio di motivazione riguardo alla lesione del diritto di difesa, a causa di una presunta mancata corrispondenza tra il capo d’imputazione e il fatto per cui era stato condannato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1994
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13149/25 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 336 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 26 giugno 2025;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso (ribadito nella citata memoria), consistente nel vizio di motivazione in ordine alla lesione del diritto di difesa in relazione alla mancata corrispondenza tra il capo d’imputazione e il fatto oggetto di condanna, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 3 là dove si dà atto dell’assenza di modifiche, in concreto rilevanti e tali da costituire una menomazione del diritto di difesa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025