Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un errore comune, che può costare caro, è quello di riproporre le stesse argomentazioni già discusse nei gradi di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità e ripetitività venga respinto, con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i pilastri di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su due motivi principali. Con il primo, lamentava un difetto di motivazione e una violazione di legge in relazione alla sua condanna per il reato previsto dall’art. 628 del codice penale, chiedendo l’assoluzione. Con il secondo motivo, denunciava l’omessa riqualificazione del reato in una forma attenuata, come previsto dall’art. 648, comma 2, del codice penale.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale che regolano le impugnazioni. Vediamo nel dettaglio le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha chiarito che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la specifica motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non basta dire che la corte precedente ha sbagliato; bisogna spiegare perché la sua motivazione è illogica o contraria alla legge. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già noti è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
La Genericità del Secondo Motivo
Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato, è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, chi impugna deve indicare con precisione gli elementi su cui si fonda la sua censura. Nel caso di specie, il ricorrente ha denunciato una violazione di legge senza però indicare quali elementi concreti, presenti negli atti processuali, avrebbero dovuto portare il giudice a una diversa qualificazione giuridica del fatto. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità, rendendo anche questo motivo inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente le difese dei gradi precedenti o formulare censure generiche non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La stesura di un ricorso per Cassazione richiede, dunque, uno studio approfondito della sentenza d’appello e la capacità di costruire un’argomentazione giuridica mirata a smontarne la coerenza logico-giuridica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, oppure quando sono formulati in modo generico e indeterminato, senza indicare gli elementi specifici a supporto della censura.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 01/10/1990
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 628 cod. pen. sono inammissibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti io appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come terzo) che denuncia violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione della fattispecie delittuosa nella forma attenuata prevista all’art. 648, comma 2, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.