Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, fornendo una lezione fondamentale sui requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per essere valutata nel merito. Il caso riguarda il ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato il riconoscimento di una circostanza attenuante. La Suprema Corte, con una decisione netta, chiude la porta a ogni ulteriore discussione, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Il Diniego di un’Attenuante
I due ricorrenti erano stati condannati nei gradi di merito per un reato contro il patrimonio. In sede di appello, avevano richiesto l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’articolo 648, secondo comma, del codice penale, spesso invocata nei casi di ricettazione di beni di modesto valore. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base della “quantità ed il valore del materiale oggetto del reato”, ritenuti “tutt’altro che esigui”. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se l’attenuante fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano “generici” e “meramente reiterativi” delle doglianze già sollevate e respinte in appello. In sostanza, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per respingerle.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria e si fonda su principi consolidati. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Deve, al contrario, criticare in modo puntuale e specifico il ragionamento della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici o gli errori di diritto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e logica: il valore e la quantità dei beni non erano trascurabili. I ricorsi, invece di contestare la logicità di questa valutazione, si sono limitati a insistere sulla richiesta di attenuante, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Cassazione ribadisce così il suo ruolo di giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge e il controllo logico-formale delle sentenze. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza è un promemoria essenziale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Dimostra che non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice d’appello; è indispensabile strutturare un’impugnazione che attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche di quella decisione. Ripetere argomenti già disattesi, senza un’analisi critica della motivazione impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa pronuncia rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e mirato nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e una mera ripetizione delle lamentele già presentate e respinte nel giudizio d’appello. Non affrontava in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era il motivo per cui la Corte d’Appello aveva negato la circostanza attenuante?
La Corte d’Appello aveva negato l’attenuante perché la quantità e il valore del materiale oggetto del reato erano stati considerati significativi e tutt’altro che esigui.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può esaminare il merito della questione?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella del giudice dei gradi precedenti (ad esempio, stabilire se il valore della merce fosse effettivamente basso). Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4794 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4794 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CAMPOSAMNOME il DATA_NASCITA
NOME NOME a TRECENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., è generico perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattesa con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove si rileva che, stante la quantità ed il valore del materiale oggetto del reato, tutt’altro che esigui, non può trovare applicazione l’attenuante invocata), risolvendosi peraltro in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.