Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico sulla Genericità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi e di un’errata interpretazione del calcolo della prescrizione. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva condannato un individuo per i reati di furto in abitazione aggravato e danneggiamento. La Corte territoriale aveva già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi d’imputazione, rideterminando la pena per quelli restanti. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Un presunto errore nell’applicazione della legge penale riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione anche per gli altri reati.
2. Vizi di motivazione relativi all’affermazione della sua colpevolezza.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è manifestamente infondato e generico, e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Primo Motivo: Il Calcolo della Prescrizione non Mente
Il ricorrente sosteneva che i reati fossero prescritti. Tuttavia, la Cassazione ha smontato questa tesi con un calcolo preciso. Tenendo conto delle date di commissione dei reati (novembre 2010) e sommando i giorni di sospensione del processo (ben 632 giorni, accumulati per rinvii richiesti dalla difesa e astensioni), il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione. La Corte ha stabilito le scadenze a gennaio 2025, dimostrando l’infondatezza della doglianza.
Secondo Motivo: La Scure sul Ricorso Inammissibile per Genericità
Il secondo motivo è stato giudicato ancora più debole. La Corte ha evidenziato come il ricorrente avesse denunciato vizi di motivazione in modo del tutto generico e indeterminato. Secondo l’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare specificamente gli elementi su cui si fonda la critica, permettendo al giudice di comprendere i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
In questo caso, l’atto di ricorso era privo di tali elementi specifici. Inoltre, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni esplicitate dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, limitandosi a una censura astratta e non circostanziata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha riaffermato che il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione legittimamente disposti nel corso del processo. Un’errata valutazione di questi periodi porta a conclusioni infondate. In secondo luogo, e con maggior enfasi, ha ribadito il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera lamentela generica, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta, dialogando con le ragioni esposte dal giudice precedente. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto processuale inutile, che non può essere esaminato nel merito, configurando così un ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della precisione e del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. Dichiarare un ricorso inammissibile non è solo una questione formale, ma ha conseguenze pratiche significative: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede il rispetto di regole precise, pensate per garantire l’efficienza del sistema e la serietà del contraddittorio.
Come si calcola il termine di prescrizione di un reato se il processo è stato sospeso più volte?
Il termine di prescrizione si calcola partendo dalla data di commissione del reato e aggiungendo il tempo massimo previsto dalla legge. A questo periodo devono essere sommati tutti i giorni di sospensione del processo, come quelli derivanti da rinvii richiesti dalla difesa. In questo caso, 632 giorni di sospensione hanno spostato la data di prescrizione a gennaio 2025, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Perché un motivo di ricorso viene dichiarato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della critica formulata. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., il ricorrente deve fornire argomentazioni precise che permettano al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Una critica vaga e non circostanziata, che non si confronta con le motivazioni della decisione precedente, porta a un ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 25/07/1989
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
30468/2021i – Rel. COGNOME – Ud. 27.11.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere per i capi D, E, F, G, perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per i restanti reati di furto in abitazione aggravati dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose e di danneggiamento;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati da parte della Corte di merito – è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, considerando quale data di commissione dei fatti di cui ai capi A, B e C le date dell’i novembre 2010 e del 2 novembre 2010 e tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 632 (per i rinvii dal 3.5.23 al 7.7.24 su istanza difesa, del 14.6.17 al 27.9.17 per astensione, dal 28.3.18 al 25.10.18 per istanza difesa, dal 25.10.18 al 12.12.18 per istanza difesa, dal 12.12.18 al 9.1.19 per istanza difesa, dal 9.1.19 al 21.2.19 per istanza difesa, dal 21.2.19 al 4.7.19 per istanza difesa), si giunge ai termini massimi di prescrizione del 22.01.2025 e del 23.01.2025, termini non ancora maturati;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza – è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in ogni caso, i giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato) e il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Pr
Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere estensore