Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Nel processo penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire; è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Un imputato, condannato nei gradi precedenti, decideva di presentare ricorso in Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, ovvero quella relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità o all’aver risarcito il danno prima del giudizio.
Il ricorrente contestava la decisione dei giudici d’appello, i quali avevano negato l’attenuante sulla base dell’entità del danno, quantificato in quasi 1.000 euro, ritenendola non trascurabile.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. I giudici hanno stabilito che l’argomentazione del ricorrente era meramente “generica”.
Questo significa che il ricorso non introduceva elementi di critica nuovi e specifici contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre le stesse ragioni già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio precedente. In pratica, l’imputato ha tentato di ottenere un nuovo esame del merito della questione, cosa che non è permessa in sede di legittimità, senza attaccare in modo specifico la logica giuridica seguita dai giudici d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione chiara per negare l’attenuante, sottolineando “l’entità del danno, pari a quasi € 1.000”. Di fronte a questa motivazione, il ricorso si è rivelato debole perché non ha saputo contrapporre un’argomentazione giuridica valida che ne mettesse in discussione la correttezza o la logicità.
La genericità di un motivo di ricorso si manifesta proprio in questo: nel non confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata, ma nel ripetere argomenti già valutati e respinti. Questo rende l’impugnazione inutile ai fini del giudizio di legittimità e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di un ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette e significative per chi lo ha presentato:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a pagare tutte le spese relative al procedimento davanti alla Cassazione.
2. Pagamento di una sanzione pecuniaria: Viene inflitta una sanzione economica, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede dove si controlla la corretta applicazione della legge. Un ricorso fondato su motivi vaghi o ripetitivi è destinato all’insuccesso e comporta costi aggiuntivi, rendendo la difesa più onerosa e inefficace.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni e argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché nel caso specifico non è stata concessa l’attenuante?
L’attenuante non è stata concessa perché i giudici di merito hanno ritenuto che l’entità del danno, pari a quasi 1.000 euro, non fosse di speciale tenuità. La Corte di Cassazione ha confermato che il motivo di ricorso contro tale valutazione era generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. p. 3, ove si sottolinea l’entità del danno, pari a quasi € 1.000);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Ja condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
Il Consig GLYPH e Estensore GLYPH
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