Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti entro cui la Corte può operare. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’errata impostazione, che mira a ottenere un nuovo giudizio sui fatti anziché un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, delineando la differenza tra una critica legittima alla motivazione e una richiesta inammissibile di rivalutazione delle prove.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 494 del codice penale, aggravato ai sensi dell’articolo 61 n. 2 c.p. Per un altro capo d’imputazione (relativo agli artt. 110 e 610 c.p.), la Corte aveva invece dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, rideterminando di conseguenza la pena complessiva.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero interpretato correttamente le prove raccolte, giungendo a una conclusione ingiusta.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non ha il potere di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Qualsiasi doglianza che si traduca in una richiesta di “rilettura delle fonti di prova” esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto era generico e orientato a criticare l’esito della valutazione probatoria. L’imputato, lamentando l’illogicità della motivazione, in realtà non evidenziava vizi logici intrinseci al ragionamento del giudice d’appello, ma proponeva una propria, diversa interpretazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di argomentazione, che devolve al giudice di legittimità un compito di riesame del merito, è per sua natura inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle critiche, fermandosi a questa valutazione preliminare. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano focalizzati su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione come manifesta illogicità o contraddittorietà) e non su una contestazione dell’apprezzamento dei fatti. Un ricorso che mira a una nuova valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche negative per il ricorrente. La corretta redazione dell’atto di impugnazione, focalizzata sui soli profili consentiti, è quindi cruciale per sperare in un esito favorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e prospettava deduzioni in fatto che richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa al giudice di legittimità come la Corte di Cassazione.
Cosa significa che il giudice di legittimità non può compiere una “rilettura delle fonti di prova”?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per formulare un proprio giudizio sui fatti. Il suo compito è solo controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41082 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 494 e 61 n.2 cod. pen. (capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 110 e 610 cod. pen. (capo A) per difetto di querela, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione del materiale probatorio, è inammissibile in quanto prospetta generiche deduzioni in fatto che devolvono al giudice di legittimità una inammissibile rilettura delle fonti di prova;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024