Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25889 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 07/11/2023 del tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’indagato AVV_NOTAIO che in via principale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata e in via subordinata di riformare il predetto provvedimento in via più favorevole all’indagato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2023, il tribunale del riesame di Perugia, adito nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del Gip del tribunale di Perugia del 22.9.2022, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda.
GLYPH Avverso la predetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione.
Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc. pen. Il ricorren sarebbe estraneo a tutti i reati in tema di traffico di droga ipotizzati a suo carico Con particolare riferimento al capo c), il ricorrente sarebbe estraneo alla fattispecie ipotizzata, per assenza di rapporti o comunque per assenza di rapporti rilevanti con i coindagati, e a fronte della sua ubicazione altrove al momento dell’arresto di COGNOME NOME e del sequestro di stupefacenti. Inoltre, non sarebbe altresì comprensibile lo svolgimento della cessione di stupefacenti al COGNOME e al COGNOME e il modo in cui sarebbe giunta la droga nel garage interessato come luogo di cessione, ove mai il ricorrente fu presente. Ulteriori plurime circostanze sono riportate in ricorso come indicative della estraneità del ricorrente ai fatti e aggiunge che i giudici avrebbero travisato i fatti medesimi. Si rappresenta, infine, il reale significato di talune intercettazioni assunte come rilevanti n confronti del ricorrente e afferenti colloqui tra il medesimo e il COGNOME.
Quanto ai reati di cui ai capi d), e), f), il ricorrente mai avrebbe inteso sottra alle sue responsabilità.
Ritornando al contestato reato ex art. 110 c.p. e 73 DPR 309/90 di cui al capo c), si esclude la sussistenza di elementi che fondino tale ipotesi di reato, e si richiamano diverse decisioni giurisprudenziali in ordine al tema della mera connivenza nel reato ovvero della irrilevanza di condotte meramente passive.
Quanto, poi, alla fattispecie ex art. 512 bis c.p. di cui agli altri capi, se esclude la sussistenza a carico dell’indagato, in mancanza di elementi in tal senso significativi, laddove l’indagato si sarebbe solo meramente vantato – per apparire più autorevole con alcune ragazze – di essere responsabile del locale notturno “RAGIONE_SOCIALE” e del “RAGIONE_SOCIALE“.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., che sarebbero del tutto insufficienti. Si osserva, in proposito, che il ricorrente no sarebbe mai stato condannato per reati in materia di droga e non vi sarebbero elementi dimostrativi della sua pericolosità sociale. Inoltre, l’assenza di pericolo di reiterazione di reati deriverebbe dal non avere mai il ric:orrente commesso alcun reato e dal dovere essere presunta la sua innocenza. Peraltro, richiamati plurimi indirizzi giurisprudenziali in tema di rinvenibilità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelar si osserva che i giudici della cautela non avrebbero approfondito la valutazione
del fatto contestato di cui al capo c), né verificato la personalità dell’indagato, il tempo trascorso dalla realizzazione del fatto, e si ribadisce come il ricorrente sarebbe anche stato prosciolto da una originaria accusa ex art. 74 del DPR 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 20.02.2024.