Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udiente le conclusioni del difensore, avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, sostitu processuale dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME e AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con quale il giudice per le indagini preliminari, aveva rigettato la richiesta di re sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in cui NOME
NOME versa dal 2 agosto 2022 in relazione al reato di cui all’art. 416-bis pen.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 di cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazio ricorrente denuncia l’apparenza e la contraddittorietà della motivazio dell’ordinanza impugnata e, rilevato che le deduzioni non investono la sussistenz del quadro indiziario, sostiene che l’esito RAGIONE_SOCIALE indagini della Guardia RAGIONE_SOCIALE che attesta la regolarità de! patrimonio familiare del ricorrente, è idonea a smen il giudizio di pericolosità sociale trattandosi di accertamento incompatibile c ruolo dell’indagato quale intestatario fittizio di attività economiche, fra le q EGO pubblicità, facenti capo allo zio COGNOME COGNOME alle attività illecite di COGNOME. alle dichiarazioni del COGNOME COGNOME ha escluso che il ricorrente fosse coinv nell’associazione, affermazione che, parimenti, deve essere valutata per elider giudizio di pericolosità sociale. Evidenzia, infine, che per un mero err trascrittivo – e sul punto non vi è stata risposta del Tribunale – il ricorre stato indicato come mediatore di vicende di usura: in realtà tale indicazion frutto di un mero errore di trascrizione poiché il riferimento era relativo a per diversa (tale NOME NOME NOME certo il ricorrente).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico.
Come noto, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle COGNOMEoni esplicitamente o implicitamente dedotte, con conseguenza che una stessa COGNOMEone, di fatto o di diritto, una volta decisa, può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi i esame (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627).
Il Tribunale del riesame ha richiamato questo principio e ha ritenuto che allegazioni difensive, derivanti dall’esito degli accertamenti patrimoniali cond sul nucleo familiare dell’indagato e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, n fossero idonee ad incidere sul quadro indiziario e cautelare e, quindi, a dimostr la insussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ovvero la loro attenuazione che, peral in relazione al titolo di reato per cui si procede, non è idonea a compor l’applicazione di misura diversa da quella carceraria.
Le argomentazioni difensive, proposte con il ricorso, che insiste sulla rilevan degli elementi acquisiti non ai fini della gravità indiziaria ma solo RAGIONE_SOCIALE esi cautelari, si rivelano inconferenti rispetto alla dedotta finalità dimostrativa
inidonee ad incidere sugli elementi che, in positivo, erano stati valorizzati per inferirne il giudizio di pericolosità dell’indagato, e che erano stati posti fondamento dell’ordinanza cautelare genetica, confermata con sentenza di questa Corte del 22 marzo 2024.
Non appaiono idonee ad incidere sulle esigenze cautelari né la riduttiva versionEdel coindagato COGNOME sul ruolo del ricorrente nel contesto associativo nel breve periodo della sua reggenza, tenuto conto che il ruolo dell’indagato era incentrato sul collegamento diretto con lo zio e capo del clan, NOME COGNOME, né le risultanze degli accertamenti patrimoniali condotti sull’indagato che, nel corso degli anni e nella imminenza dell’arresto, aveva dismesso tutte le sue attività economiche e patrimoniali. Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini del coinvolgimento nelle attività illecite che costituisce il presupposto della misura cautelare personale, la insussistenza di accumulazioni patrimoniali suscettibili di misura ablativa, di cui si dà atto nella informativa allegata al ricorso.
E’, infine, del tutto generico, perché meramente assertivo, il riferimento alla erronea individuazione dell’indagato nel coinvolgimento in una vicenda di usura.
2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 maggio 2024
La Consigliera relatrice
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