Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi dell’impugnazione siano specifici e tecnicamente validi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di non tentare una semplice ‘rilettura’ dei fatti già giudicati. Questo caso riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati previsti dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e dalla legge sulle armi (L. 110/1975). Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere. I giudici hanno evidenziato due criticità principali nelle argomentazioni difensive:
1.  Mancanza di Specificità: Le lamentele (tecnicamente ‘doglianze’) sollevate dal ricorrente sono state giudicate generiche e prive del necessario requisito di specificità. Invece di contestare punti precisi e vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a una critica non mirata.
2.  Tentativo di Rilettura dei Fatti: Il ricorso, secondo la Suprema Corte, non mirava a far emergere un errore di diritto o un vizio di motivazione, ma a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di operazione è precluso in sede di legittimità, dove la Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato come la difesa non si sia ‘realmente misurata’ con le prove e le valutazioni di merito che la Corte d’Appello aveva esposto nel suo ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. In sostanza, il ricorso era un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si basa su un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata (come violazione di legge o vizio di motivazione) e non può limitarsi a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio. Nel caso di specie, le critiche del ricorrente sono state ritenute dirette a una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’, senza un reale confronto con la struttura argomentativa della sentenza d’appello. Di conseguenza, non avendo superato questo vaglio preliminare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere un atto tecnico, preciso e focalizzato sui vizi di legittimità della decisione impugnata. Proporre una semplice versione alternativa dei fatti, senza demolire logicamente e giuridicamente il ragionamento del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici.
 
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sollevate erano sprovviste del requisito di specificità e miravano a una non consentita rilettura degli elementi probatori, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con la logica argomentativa della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che il ricorso tentava una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’?
Significa che il ricorrente, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente, ha cercato di far riesaminare alla Corte di Cassazione le prove del caso (come testimonianze o documenti) per ottenere una valutazione dei fatti diversa e a lui più favorevole, attività che è preclusa nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della condanna penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35315  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Boujana
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4, commi 2 e 3, L. 110/1975);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze dedotte nell’unico motivo di ricorso , oltre che sprovviste del requisito di specificità, risultano dirette ad una non consentit rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativ ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025