Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti della Difesa
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2383 del 2024 offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità, chiarendo quando le censure difensive si scontrano con la dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso, relativo a una condanna per truffa aggravata, dimostra come la genericità dei motivi e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti non trovino spazio davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una sentenza del Tribunale di Novara, che riconosce un imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta congrua. La decisione viene successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello di Torino. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
Analisi del Ricorso e della sua Genericità
I motivi presentati dalla difesa si concentravano su due aspetti principali:
1. Identificazione del colpevole: La difesa contestava gli elementi fattuali che avevano portato all’identificazione dell’imputato come autore del reato. Tuttavia, invece di sollevare vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, si limitava a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove.
2. Dosimetria della pena e attenuanti: Venivano mosse doglianze generiche riguardo alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la Suprema Corte, tali censure erano del tutto generiche e riproduttive di rilievi già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del processo penale: la sede di legittimità non è un ‘terzo grado di merito’. I giudici della Cassazione non possono riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Il loro compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso si limitava a criticare l’apprezzamento dei fatti, senza evidenziare vizi di legittimità, è stato rigettato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e nette. Per quanto riguarda l’identificazione dell’imputato, i giudici di merito avevano già fornito una motivazione solida e ben argomentata (pagine 3 e 4 della sentenza d’appello), con la quale la difesa non si era confrontata criticamente.
Anche le lamentele sulla pena sono state ritenute infondate. La sentenza impugnata aveva motivato in modo esauriente sia la congruità della sanzione inflitta sia le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. In particolare, erano stati valorizzati due elementi a sfavore dell’imputato: la recidività specifica, indice di una persistente inclinazione a delinquere nella stessa tipologia di reato, e la particolare intensità del dolo, ovvero la premeditazione e la determinazione con cui il reato era stato commesso.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea l’importanza di formulare ricorsi per Cassazione che si concentrino su specifiche questioni di diritto o su vizi logici manifesti nella motivazione. Un appello che si risolve in una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia comporta per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure sono generiche, riproducono argomenti già motivatamente respinti nei gradi precedenti e si limitano a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione che è giudice di legittimità e non di merito.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate perché la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata, basata su elementi specifici come la recidività specifica dell’imputato (ovvero la tendenza a commettere reati della stessa natura) e la particolare intensità del dolo (l’intenzione criminale).
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, senza che vi siano ragioni per un esonero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2383 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE) n. a Magenta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 10/3/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che, in data 19/4/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del deli di truffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate riproducono ril adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito. Infatti, i gi territoriali (pagg. 3/4) hanno evidenziato gli elementi fattuali che rendono l’identificazione del prevenuto quale autore dell’illecito ascrittogli e con gli stessi la si rapporta criticamente, limitandosi a sollecitarne un diverso apprezzamento, precluso sede di legittimità. Analogamente generiche risultano le doglianze in punto di dosimetria d pena e diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata espresso una motivata valutazione circa la congruità della pena inflitta e dato conto d ragioni che ostano al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, richiamando la recidiv specifica e la particolare intensità del dolo.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente