Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Chiarificatrice
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente un generico dissenso con la sentenza precedente; è necessario formulare censure specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un esempio lampante di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando non rispetta questi criteri fondamentali.
I Fatti del Caso
Due soggetti condannati dalla Corte d’Appello di Brescia proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Il primo ricorrente lamentava una motivazione generica e la mancata valutazione di elementi a suo favore, in particolare riguardo al trattamento sanzionatorio. Il secondo ricorrente, invece, sollevava due questioni principali: la sua presunta incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, che a suo dire avrebbe dovuto escludere l’imputabilità, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. I giudici hanno ritenuto che le doglianze sollevate non superassero il vaglio preliminare richiesto per accedere al giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione della palese infondatezza del loro gravame.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza è particolarmente interessante perché illustra in modo chiaro due delle più comuni cause di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione: la genericità dei motivi e il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito.
Il Primo Motivo: La Genericità dell’Appello
Il ricorso del primo imputato è stato giudicato del tutto generico. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione adeguata e congrua della sentenza d’appello (incentrata sull’unico punto contestato, ovvero la pena), il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici a sostegno della sua censura. Si era limitato a riflessioni astratte, senza fornire alla Corte gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Questo viola l’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, che impone una specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso inammissibile è spesso tale proprio per questa carenza strutturale.
Il Secondo Motivo: Reiterazione e Divieto di Rivalutazione del Merito
Anche i motivi del secondo ricorrente sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Per quanto riguarda la presunta incapacità di intendere e volere, la Corte ha osservato che la questione era una mera reiterazione di argomenti già discussi e motivatamente respinti dal giudice d’appello. Sollevare dubbi sull’esistenza di una condizione psicopatologica non è sufficiente, soprattutto quando la corte di merito ha già escluso con argomenti logici e giuridici che tale condizione equivalesse a un’impossibilità di autodeterminazione. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare questo punto equivale a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, vietata nel giudizio di legittimità.
Similmente, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata qualificata come meramente rivalutativa. La graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere è sindacabile in Cassazione solo se esercitato in modo arbitrario o con un ragionamento illogico, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. La Corte d’Appello aveva, infatti, sufficientemente motivato la sua decisione, richiamando la violenza usata, l’ingente profitto dei reati e i precedenti penali dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non una terza istanza di giudizio sui fatti (giudizio di merito). Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e focalizzati su reali vizi di legge o di motivazione (intesa come manifesta illogicità o contraddittorietà), senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto nei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando non indica gli specifici elementi che sono alla base della censura e si limita a riflessioni astratte, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato?
No. La valutazione sulla capacità di intendere e di volere è un accertamento di fatto. Se il giudice di merito ha già esaminato la questione e l’ha respinta con una motivazione logica e giuridicamente corretta, riproporre lo stesso argomento in Cassazione costituisce un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito.
La decisione sulla concessione delle circostanze attenuanti può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo a condizioni molto precise. La graduazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale potere è stato esercitato in modo arbitrario o con un ragionamento palesemente illogico, e non semplicemente perché la difesa non condivide la valutazione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 927 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 02/09/1985 COGNOME nato a CATANIA il 23/11/1960
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso di COGNOME con il quale si deducono la violazio di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova, è del tutto generic privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto’ a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, peraltro circoscritta a trattamento sanzionatorio in quanto unico punto oggetto di gravame, non indica gli elementi ch sono alla base della censura formulata, al di là di astrattissime riflessioni, non consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME con il quale si contestano l’illog manifesta della motivazione e l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nulli inutilizzabilità, per non avere i giudici di merito escluso l’imputabilità del ricorrente, sta incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, è reiterativo e manifestamente infon poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grava con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 8-9, in tema di meri dubbi sull sussistenza di una condizione psicopatologica, non assimilabile all’impossibilit autodeterminazione dell’imputato);
considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME, con cui si deduce la violazione d legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenu generiche nella massima estensione e in prevalenza sulle contestate aggravanti, è meramente rivalutativo e manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazio agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giud bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in ader principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità q come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorret sufficiente motivazione (si veda, in proposito, p. 10 sulla violenza perpetrata dall’imputato commissione delle rapine e sul cospicuo profitto conseguito nonché sui precedenti per rea contro il patrimonio);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il ConsigVere stensore
Il Preside te