Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 5 aprile 2024 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 la pena di quattro anni
e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e ha disposto la confisca della somma del danaro e della sostanza stupefacente in sequestro.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, censurando la violazione degli artt. 125, comma, 546, comma 1, lett. e), 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione sotto tre distinti profili.
2.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce che l’accordo intervenuto tra le parti prevedeva l’applicazione della pena di quattro anni di reclusione, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e il Giudice, pur avendo determinato la pena con l’esclusione dell’aggravante, per «mero errore materiale» nel riportare il capo di imputazione, non ne ha espunto l’indicazione, né ne ha fatto menzione nella motivazione; tale omissione, peraltro, precluderebbe per il ricorrente l’accesso alle misure alternative.
2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole che il giudice ha erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, ancorché si trovasse agli arresti domiciliari, peraltro confermati all’udienza nella quale è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento.
2.3. Il difensore, con il terzo motivo, eccepisce che l’imputazione reca, nonostante la richiesta di correzione dell’errore materiale depositata prima dell’udienza, l’erronea indicazione del quantitativo delle sostanza stupefacente e, segnatamente, di grammi 19,145 di principio attivo e non già di grammi 19.145, come indicato in sentenza.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato in forme cartolari.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 settembre 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.
Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce che il Giudice per le indagini preliminari, pur avendo determinato la pena con l’esclusione dell’aggravante, per «mero errore materiale», nel riportare il capo di imputazione non ne ha espunto l’indicazione, né ha fatto menzione di ciò nella motivazione e, con il terzo motivo, eccepisce che l’imputazione reca, nonostante la richiesta di correzione dell’errore materiale depositata prima dell’udienza, l’erronea indicazione del quantitativo delle sostanza stupefacente.
3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Il primo e il terzo motivo si risolvono, infatti, nella richiesta di correzione errori materiali, rispettivamente del dispositivo e della motivazione della sentenza, da proporre, ai sensi dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. al giudice che ha emesso il provvedimento e non già alla Corte di cassazione.
Con il secondo motivo il difensore eccepisce che il Giudice per le indagini preliminari ha erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, ancorché si trovasse agli arresti domiciliari.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di patteggiamento conseguente a giudizio direttissimo, il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell’imputato durante la custodia cautelare devono essere poste a suo carico non si applica nel caso in cui l’arresto in flagranza non sia stato convalidato, atteso che tale onere non può derivare da un provvedimento restrittivo divenuto ex lege inefficace (Sez. 6, n. 43368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268300 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, l’imputato è stato tratto in arresto e detenuto in carcere in attesa della definizione del procedimento di convalida, e l’arresto è stato convalidato.
Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.