Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile si limita a criticare la valutazione delle prove fatta dai giudici precedenti, senza individuare vizi di legge, la sua sorte è segnata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini tra giudizio di fatto e di diritto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di due individui per il reato di violenza privata in concorso, aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso. La Corte territoriale, pur concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante, aveva ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Regola del ricorso inammissibile
I ricorrenti lamentavano principalmente due aspetti. In primo luogo, sostenevano l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata. In secondo luogo, denunciavano un presunto travisamento della prova, con specifico riferimento alla trascrizione di un filmato e alla testimonianza di una persona informata sui fatti.
Questi motivi, sebbene formalmente presentati come vizi della sentenza, sono stati interpretati dalla Suprema Corte come un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Ed è proprio qui che si delinea il confine che porta alla dichiarazione di ricorso inammissibile: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La motivazione di questa decisione è netta e si fonda su un principio consolidato. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, i ricorrenti non stavano evidenziando un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione, ma stavano semplicemente proponendo una ‘alternativa rilettura delle fonti probatorie’.
Questo tipo di contestazione è estraneo al sindacato di legittimità, il cui compito non è rifare il processo, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Il ricorso per Cassazione deve indicare vizi specifici, come un’argomentazione palesemente contraddittoria o l’omissione della valutazione di una prova decisiva, non limitarsi a contestare l’esito della valutazione stessa. Poiché i ricorsi in esame non individuavano specifici travisamenti o emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono stati giudicati come un tentativo improprio di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come monito sull’importanza di redigere i ricorsi per Cassazione nel rispetto dei limiti imposti dal codice di procedura. Un ricorso efficace non è quello che contesta genericamente la ricostruzione dei fatti, ma quello che identifica con precisione gli errori di diritto o i vizi logici che hanno inficiato la decisione impugnata. Diversamente, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità che rende definitiva la condanna e comporta ulteriori oneri economici per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, non contesta errori di diritto ma si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (giudizio di merito), ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo così definitiva la loro condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
COGNOME;
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME
Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, previa concessione delle attenuanti generiche, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 610, comma primo e comma secondo, cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., riducendo però la pena previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all’aggravante;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo del comune ricorso, che rispettivamente lamentano l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di violenza privata e il travisamento della trascrizione del filmato e della testimonianza del teste COGNOME NOME, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti o di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/09/2024