Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Questa decisione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ci offre lo spunto per chiarire i confini tra le censure sui fatti e quelle sul diritto, un confine decisivo per l’esito di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Il Caso: Una Condanna per Autocalunnia e l’Appello in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di autocalunnia, previsto dall’art. 390 del codice penale. Questo reato punisce chi, davanti all’autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che sa di non aver commesso. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha basato le sue difese su argomentazioni che, secondo la Suprema Corte, si traducevano in una richiesta di rivalutazione alternativa della vicenda. In sostanza, non venivano contestati errori nell’applicazione della legge, ma si proponeva una lettura dei fatti e delle prove diversa da quella adottata dalla Corte d’Appello. L’obiettivo era quello di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici hanno spiegato che le censure proposte non erano consentite dalla legge in “sede di legittimità”. Esse costituivano “mere doglianze in punto di fatto”, incentrate su una richiesta di valutazione alternativa degli elementi di prova.
La Corte Suprema non è un “terzo giudice” del fatto, ma un “giudice della legge”. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non palesemente contraddittorio. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta né manifestamente illogica né in contrasto con la giurisprudenza, rendendo le critiche dell’appellante un mero tentativo, non consentito, di ottenere un nuovo esame del merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
Le conclusioni tratte dalla Corte sono state dirette e severe. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per l’appellante di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia rafforza un principio cardine: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve articolare censure precise su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione gravi), non potendo sperare in una semplice riconsiderazione delle prove. Un ricorso basato su doglianze fattuali è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici doglianze sui fatti e una richiesta di riconsiderare le prove in modo diverso, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non riesamina le prove per decidere come si sono svolti i fatti (giudizio di merito), ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente alla loro decisione (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze economiche per l’appellante a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 390 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024