Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione delle Prove
Quando un imputato si rivolge alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole dei precisi limiti entro cui la Corte può operare. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo una ordinanza che definisce chiaramente i confini del giudizio di legittimità, spiegando perché un ricorso inammissibile viene rigettato se si traduce in una semplice doglianza fattuale.
I Fatti del Caso: Condanna per Detenzione di Armi
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo a due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.600 euro, per la detenzione illegale di una pistola e relative munizioni. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, sperando di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso: un Tentativo di Riaprire il Dibattimento
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali motivi, tutti volti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
La Mancata Assunzione di una Prova Decisiva
In primo luogo, il ricorrente lamentava la mancata audizione di un testimone, ritenuta una prova decisiva per la sua difesa. Secondo la sua versione, questo testimone avrebbe potuto chiarire le circostanze del ritrovamento delle armi.
La Richiesta di Rinnovazione dell’Istruttoria
In secondo luogo, si contestava la mancata motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo al rigetto della richiesta di rinnovare l’istruzione dibattimentale, ovvero di acquisire nuove prove in appello.
Vizio di Motivazione sui Dati Probatori
Infine, il ricorrente denunciava una motivazione parziale e contraddittoria rispetto a elementi probatori che, a suo dire, avrebbero potuto condurre a un’assoluzione per insufficienza di prove, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e legale dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che tutti i motivi proposti non erano ammissibili in quella sede.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che le censure sollevate dal ricorrente erano, in realtà, ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non stava denunciando una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza, ma stava cercando di ottenere una ‘rivalutazione alternativa delle fonti probatorie’. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità della Cassazione. La Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione del diritto.
Nello specifico:
1.  Sul testimone non sentito: La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché la decisione dei giudici d’appello di non ammettere il testimone era stata giustificata con un ragionamento non illogico. Dal verbale di perquisizione e sequestro non emergeva che il luogo delle armi fosse stato indicato dal testimone in questione.
2.  Sulla rilettura delle prove: Riguardo agli altri due motivi, la Corte ha sottolineato che il ricorrente chiedeva una rilettura del compendio probatorio e prospettava un travisamento della prova basato sulla propria versione dei fatti. Tale vizio è inammissibile, soprattutto di fronte a un dato di fatto incontrovertibile: il ritrovamento delle armi e delle munizioni nell’abitazione di proprietà dell’imputato, che lui stesso aveva indicato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sui limiti del ricorso in Cassazione. Non si può utilizzare questo strumento per tentare di convincere la Suprema Corte a interpretare i fatti in modo diverso da come hanno fatto i giudici di primo e secondo grado. Il ricorso deve evidenziare vizi di legittimità (violazioni di legge) o vizi logici macroscopici e manifesti nella motivazione, non semplici discordanze con la valutazione delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna definitiva e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come la testimonianza di una persona non sentita nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove né svolgere una nuova istruttoria. Il suo compito è verificare la legittimità e la logicità della decisione impugnata, non ricostruire i fatti. Nel caso specifico, il diniego di assunzione della prova era stato motivato in modo non illogico dalla Corte d’Appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna contenuta nella sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4079  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
  GLYPH Lie d43- 1/ ? (? 3 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; n/T- CA/N 1 et-ez-52c  GLYPH 4r1r.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, nei confronti di NOME, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione oltre ad euro 2.600,00 di multa, irrogata in relazione ai reati, in continuazione tra di loro, di cui agli artt. 2 L. 895 del 1967, 23 L. 110 del 1975 e 648 cod. pen., ritenuta per la pistola Beretta l’ipotesi attenuata di cui all’art. legge n. 895 del 1967.
Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla motivazione circa la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l’escussione della teste COGNOME – primo motivo; violazione di cui all’art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – secondo motivo; violazione di cui all’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione a mancanza parziale di motivazione rispetto ai dati probatori contrari alla ritenuta ricostruzione dei fatti, valutazione questa che, qualora fosse stata svolta, avrebbe condotto all’assoluzione quantomeno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) motivi tutti ribaditi e ulteriormente articolati nella memoria difensiva depositata in data 18 dicembre 2023, non sono consentiti in questa sede.
Considerato, infatti che le censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto (tutti i motivi) e, devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimit (secondo e terzo motivo) e, infine, risultano manifestamente infondati in quanto inerenti a asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (tutti i motivi).
Ritenuto, inoltre, che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che si denuncia vizio di motivazione quanto al diniego della assunzione della prova testimoniale richiesta che risulta, invece, giustificato da ragionamento non manifestamente illogico (cfr. p. 1 della sentenza impugnata ove si afferma che dal verbale di perquisizione e sequestro non risulta che il luogo ove si trovavano le armi fosse stato indicato all’imputato dalla teste non escussa e che, comunque, nulla è emerso a riguardo) e, dunque, non censurabile in questa sede.
Rilevato, con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, che si sollecita la (ri)lettura del compendio probatorio, non consentita a questa Corte e che si prospetta il travisamento della prova dichiarativa, secondo il ricorrente desumibile dalle versione dei fatti fornita dall’imputato, vizio inammissibile, posto che non è specificato in che modo l’errore segnalato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, a fronte del dato incontrovertibile del rinvenimento delle armi e delle munizioni de quibus nell’abitazione di proprietà di
NOME e della indicazione da parte dello stesso del luogo in cui si trovavano, se non a voler minare, in maniera illegittima, l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
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