Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19304 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4338/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Sebastiano nato a Tortorici il 02/05/1937
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d’appello di Messina procedimento nel quale sono costituite parti civili:
COGNOME NOME
COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d’appello di Messina
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Lette le conclusioni datate 14 marzo 2025 presentate nell’interesse delle parti civili NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME nelle quali si richiama anche una nota spese che non risulta trasmessa;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 13 marzo 2024 del Tribunale di Patti con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai contestati reati di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) commessi in data 26 agosto 2017.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata non
avendo alcuno dei testimoni escussi affermato di aver visto l’imputato esplodere i colpi di pistola che hanno danneggiato l’autovettura ed intimorito le persone offese.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati sopra indicati, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ costituito da mere doglianze in punto di fatto avendo i Giudici del merito indicato con motivazione congrua e logica le ragioni (v. pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata) per le quali hanno ritenuto provato che le azioni delittuose oggetto di contestazione sono state poste in essere dall’imputato;
che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato, infine, che non può accogliersi la richiesta di rifusione delle spese formulata nell’interesse delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Come da ultimo riaffermato nella sentenza delle Sezioni Unite ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 in motivazione) già nella sentenza delle Sezioni Unite ‘Gallo’ (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716-01) si era chiarito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purchØ, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi.
Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non Ł dovuta, perchØ esse non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la declaratoria di inammissibilità, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile
Così deciso il 06/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME