Ricorso Inammissibile e Discrezionalità del Giudice: un’Analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul funzionamento del processo penale, in particolare riguardo ai limiti del giudizio di legittimità e al concetto di ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve presentare motivi validi e non meramente ripetitivi. Analizziamo come la Corte di Cassazione ha applicato questi principi a un caso di tentato furto in abitazione.
I Fatti del Caso: dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
Una donna veniva condannata in primo grado dal Tribunale di Rimini per il reato di tentato furto in abitazione. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non ritenendosi soddisfatta della decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza: la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento di un’attenuante specifica, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi fondamentali che meritano di essere approfonditi: la natura riproduttiva dei motivi di ricorso e l’insindacabilità della discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena.
Il Principio del Ricorso Inammissibile
Uno degli aspetti centrali della decisione è che il motivo sollevato dall’imputata non era nuovo. Si trattava, infatti, della riproposizione di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è possibile chiedere alla Cassazione di riesaminare questioni già decise nei gradi precedenti, a meno che non emergano vizi logici macroscopici o errori di diritto. Un ricorso inammissibile è proprio quello che, come in questo caso, si limita a ripetere le stesse argomentazioni senza individuare un vizio specifico della sentenza impugnata.
La Discrezionalità nella Concessione delle Attenuanti
Il secondo punto chiave riguarda il potere del giudice. La determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o meno delle attenuanti, è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo in situazioni estreme: quando la decisione è frutto di puro arbitrio o è supportata da una motivazione manifestamente illogica, circostanze che non sono state ravvisate nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già valutato la richiesta di applicazione dell’attenuante e l’aveva respinta con argomenti giuridicamente validi. Poiché il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice, la sua determinazione non può essere censurata in Cassazione se non è arbitraria o illogica. Nel caso specifico, la decisione del giudice di merito non presentava tali vizi. Pertanto, il ricorso, essendo meramente riproduttivo di questioni già decise e vertendo su una valutazione discrezionale ben motivata, non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per chi intende impugnare una sentenza, è cruciale formulare motivi specifici che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico palese, evitando di riproporre semplicemente le stesse difese già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione di un’attenuante?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. La determinazione della pena e delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La sua decisione può essere contestata in Cassazione solo se risulta essere frutto di arbitrio o se è assistita da una motivazione manifestamente illogica.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCIA il 30/05/1972
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa in data 24/01/2023 dal Tribunale di Rimini in ordine al reato di tentato furto in abitazione.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità pe riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici (p. 2 sent. app.) dal Giudice di merito. Giova, inoltre, ricordar che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
GLYPH
e /