Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20541 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di
cui agli artt. 337 e 582,585, 576, 61 n. 2 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di
vizi di motivazione. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato di lesi
sottolineando, a carico della ricorrente, che, secondo le dichiarazioni dei verbalizzanti, essa aveva dato manforte alla condotta oppositivo del COGNOME “anche
colpendoli”, una condotta ritenuta compatibile con le lesioni riscontrate agli agenti e collegata da nesso causale sia con le lesioni che rilevante ai fini della integrazione
del reato di resistenza.
E’ manifestamente infondato il motivo sulla eccessività della pena, applicata nel minimo edittale con aumento davvero contenuto per effetto della continuazione mentre è indeducibile quello sulla mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 62, n. 1 cod. pen., non proposto in appello e implicante accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Né rileva, al fine giudizio di sproporzione della pena applicata in continuazione, la circostanza che tale pena sia eguale a quella inflitta al coimputato essendo, sul piano eziologico, le due condotte simili ed equivalenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
DEPOSITATA
La AVV_NOTAIO relatrice