Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per Chi Appella
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione priva di rischi. Quando i motivi dell’appello sono palesemente infondati, si può incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando i ricorrenti non solo al pagamento delle spese, ma anche a una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello Congiunto
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva parzialmente riformato le condanne di primo grado a carico di due individui per reati legati al traffico di stupefacenti. Le pene erano state rideterminate in 10 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per il primo imputato, e in 1 anno di reclusione per il secondo.
Ritenendo la decisione ingiusta, i due imputati hanno presentato un ricorso congiunto in Cassazione, sollevando due questioni distinte:
1. Il primo ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il secondo ricorrente contestava, per le medesime ragioni, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica delle argomentazioni difensive. Per la Corte, i motivi proposti non erano in grado di scalfire la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Nello specifico, la Corte ha osservato che il primo ricorrente non aveva fornito alcuna valida ragione che potesse giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. La sua richiesta appariva, quindi, del tutto generica e non supportata da elementi concreti.
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte ha confermato la correttezza del giudizio prognostico negativo formulato dai giudici di merito. La decisione di negare la sospensione condizionale della pena era solidamente giustificata dalla “centralità della sua posizione in relazione al traffico di stupefacenti”. In altre parole, il suo ruolo di primo piano nell’attività illecita rendeva improbabile che in futuro si astenesse dal commettere altri reati, vanificando la finalità del beneficio richiesto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria ma giuridicamente ineccepibile. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché manifestamente infondati. Il principio applicato è che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare vizi specifici di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici evidenti nella motivazione) nella sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, l’appello non può essere accolto.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri di aver proposto il ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, come specificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. In questo caso, la Corte non ha ravvisato elementi per escludere tale colpa.
Le Conclusioni: Pagamento delle Spese e Sanzione Pecuniaria
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna inflitta dalla Corte d’Appello. Ma le conseguenze non si sono fermate qui. A causa della manifesta infondatezza dei motivi, i due ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, soprattutto, al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile, basato su argomentazioni deboli o generiche, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di costi per l’imputato, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione economica.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende se i motivi sono manifestamente infondati.
Per quale motivo è stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a uno dei ricorrenti?
Il beneficio è stato negato a causa di un giudizio prognostico negativo sulla sua futura condotta. Tale giudizio era giustificato dalla posizione centrale che l’imputato ricopriva nell’attività di traffico di stupefacenti, elemento che ha fatto ritenere al giudice poco probabile una sua futura astensione dal commettere reati.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della declaratoria di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38545 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 27 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato le sentenze rispettivamente emesse in data 26 gennaio 2023 a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME ed il 24 febbraio 2023 dal medesimo Tribunale a carico del solo COGNOME, rideterminando la pena inflitta nei confronti di questo in complessivi mesi 10 di reclusione ed C 1.000 di multa ed in complessivi anni 1 di reclusione nei confronti del COGNOME, confermando nel reso;
che per l’annullamento di predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo NOME eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che con il secondo motivo di impugnazione il COGNOME eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei suoi confronti.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che, quanto al motivo dedotto dal ricorrente COGNOME; il ricorrente non evidenzia alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare il riconoscimento del beneficio in questione mentre per quanto attiene alla posizione del COGNOME il giudizio prognostico infausto sulla sua condotta, tale da escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena, è giustificato dalla centralità della sua posizione in relazione al traffico stupefacenti oggetto del presente giudizio;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024