Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 05/07/1988
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co il giudice a quo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha co
condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducen rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e omesso riconoscimento dell’attenuant
comma 7 dell’art. 73 d.P.R.309/1990, in relazione alla produzione in giudizio di un ove il ricorrente ammette i fatti e fornisce informazioni in ordine ai collaboratori e
si avvaleva.
In data 05/03/2025, il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha rip medesime censure già esposte con il ricorso per cassazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, nel giudizio di ‘appello, la rinnovazione della istruttoria d costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istrut
esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere de disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga
predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820). L’esercizio di un simile potere è prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, COGNOME, Rv. 198068; Se 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Nel caso in disamina la Corte territoriale non necessaria la rinnovazione dell’esame dell’imputato finalizzata al ricon dell’attenuante del ravvedimento operoso in quanto ha ritenuto che i dati informativ ricorrente con il memoriale fossero parziali e incompleti, non essendo stato indicat cui sono custoditi i proventi della florida attività di spaccio, ritenendo comunque la condotta collaborativa ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti gene
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del pr notiché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025