Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21930 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 11/07/1989
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d
309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina hashish, lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuan
generiche.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragio
dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertit modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conce
della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez.
32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at
sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valuta tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle spec
considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto che la serialità delle condotte, protratte per arco temporale, l’offesa al bene giuridico tutelato, l’organizzazione dell’attività illecita e di alcuna manifestazione di ravvedimento ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -1 . 3 giugno 2000,n. 186) – segue l’onere dell’e spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente