Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello sui Fatti
L’accesso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale nel percorso giudiziario, ma è regolato da paletti molto rigidi. Non ogni doglianza può essere esaminata dalla Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto perché tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza di tale pronuncia è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Ricorso Inammissibile per Censure in Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Oggetto delle Censure: Le critiche mosse dal ricorrente non riguardavano presunte violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si concentravano su una rilettura alternativa dei fatti e delle prove. In pratica, l’imputato chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, un’operazione che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’).
2. Manifesta Infondatezza: Il ricorso è stato giudicato anche manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione logica, coerente e puntuale delle ragioni alla base della condanna. Le motivazioni della sentenza impugnata erano solide e ben argomentate, in linea con gli elementi costitutivi del reato contestato. Il ricorrente, d’altro canto, non è riuscito a indicare specifici e decisivi ‘travisamenti probatori’, ovvero errori palesi nella lettura di una prova, che sono gli unici vizi di fatto che possono, a determinate condizioni, essere esaminati in Cassazione.
Conclusioni: Limiti e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (o di legittimità), con il compito di assicurare la corretta applicazione delle norme e la tenuta logica delle motivazioni, non di rifare il processo. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve quindi concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione gravi e palesi, evitando di proporre una semplice ricostruzione dei fatti a sé più favorevole. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore corte d’appello porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si basa su censure in fatto, ossia cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, e risulta manifestamente infondato, senza indicare specifici e decisivi travisamenti probatori.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello è ‘logica, coerente e puntuale’?
Significa che le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado sono ben argomentate, non presentano contraddizioni interne e giustificano in modo esauriente la decisione di responsabilità penale sulla base delle prove analizzate nel processo.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato in Repubblica Dominicana il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza dì condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure in fatto e manifestamente infondate;
Considerato, invero, che il ricorrente prospetta una ricostruzione della vicenda in fatto che per un verso si fonda su una complessiva rivalutazione delle fonti di prova non consentita in questa sede vieppiù se, come nella specie, avulsa dalla puntuale indicazione di effettivi e decisivi travisamenti probatori e, per altro verso , che appare smentita dal tenore della decisione impugnata avendo la Corte territoriale offerto una lettura logica, coerente e puntuale del complessivo impianto probatorio apprezzato a sostegno del confermato giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) in linea con i tratti costitutivi del reato contestato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/20211