Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Il caso riguarda una condanna per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ma la sua importanza risiede nella decisione che dichiara il ricorso inammissibile, fornendo preziose indicazioni su come strutturare correttamente un’impugnazione in Cassazione.
Il Fatto alla Base del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 316-ter del codice penale. L’accusa era quella di aver ottenuto illecitamente fondi pubblici attestando falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Insussistenza della responsabilità: Sosteneva che dal compendio probatorio non emergeva con certezza la falsità del rapporto di lavoro, criticando di fatto la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che il reato commesso fosse di lieve entità.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile.
Ricorso Inammissibile: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una valutazione alternativa dei fatti, attività proprie dei giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito). Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Il primo motivo del ricorrente è stato qualificato come una mera “censura in punto di fatto”, un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità. Poiché la motivazione della Corte d’Appello non era manifestamente illogica, la Cassazione non poteva intervenire.
La Specificità del Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione differente: la mancanza di specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con motivazione corretta e non illogica, dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise e puntuali alla decisione impugnata, evidenziando specifici vizi di legge o di motivazione, e non può essere una semplice riproduzione di doglianze già disattese.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti si sono risolti in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, estranea ai poteri della Corte di Cassazione. Le censure relative alla valutazione delle prove sono state considerate un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, precluso in sede di legittimità, soprattutto a fronte di una motivazione dei giudici di merito coerente e priva di vizi logici evidenti. Allo stesso modo, la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta generica e riproduttiva di argomenti già vagliati, quindi priva della specificità richiesta per un’efficace impugnazione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. È essenziale comprendere che non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti. L’impugnazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti manifesti nella logica della motivazione. Proporre censure di merito o motivi generici conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati dal ricorrente non contestavano errori di diritto, ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è permessa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘censura in punto di fatto’?
Significa che la critica mossa alla sentenza non riguarda la violazione o l’errata applicazione di una norma di legge, ma contesta il modo in cui il giudice ha interpretato le prove e ricostruito la vicenda. Questo tipo di critica è ammissibile solo nei primi due gradi di giudizio, non in Cassazione.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a questo punto perché era privo di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre argomenti già esaminati e respinti in modo logico dal giudice precedente, senza sollevare una critica puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INFANTE NOME NOME NOME MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO INFANTE
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 316-ter cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, relative alla pretesa insussistenza della responsabilità per il reato contestato dal momento che la falsità del rapporto di lavoro non sarebbe emersa dal compendio probatorio, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere censure in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2-3);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024