Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, chiarendo ancora una volta la distinzione fondamentale tra questioni di fatto e questioni di diritto. Il caso riguardava un imputato condannato in appello per detenzione illegale e ricettazione di un’arma da fuoco, il quale aveva tentato di portare le sue doglianze fino al terzo grado di giudizio. La decisione della Suprema Corte offre spunti importanti per comprendere i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato ritenuto penalmente responsabile dalla Corte d’appello per la violazione delle norme sulla detenzione e il porto di armi comuni da sparo, nonché per la ricettazione della stessa. Non accettando la pronuncia di condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la valutazione del ricorso inammissibile
I tre motivi presentati dall’imputato miravano a smontare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado. Nello specifico, le censure riguardavano:
1. La riferibilità del fucile all’imputato.
2. La correttezza della valutazione della recidiva.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa ha tentato di rimettere in discussione elementi già ampiamente valutati dai giudici di merito. Questo approccio si è rivelato controproducente, portando la Corte a definire le argomentazioni come “censure reiterative e di puro fatto”, ovvero un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” del fatto, ma di un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Le questioni relative a “chi ha fatto cosa” o alla valutazione della credibilità delle prove sono di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito).
Nel caso di specie, i motivi sollevati dal ricorrente non denunciavano un’errata interpretazione di una norma di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre una diversa lettura del quadro probatorio. Di conseguenza, essendo le censure estranee all’ambito del giudizio di legittimità, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che per avere successo in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione che rendano la sentenza impugnata illegittima. Proporre un ricorso basato su censure di puro fatto non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma espone anche al rischio concreto di una condanna al pagamento di ulteriori somme, aggravando la posizione processuale del ricorrente. La scelta di impugnare una sentenza deve essere, pertanto, attentamente ponderata con il proprio difensore, focalizzandosi esclusivamente sui vizi ammessi dalla legge per il ricorso in Cassazione.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano “censure reiterative e di puro fatto”, cioè tentavano di far riesaminare alla Corte la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “censure di puro fatto”?
Significa che le critiche del ricorrente non riguardavano errori nell’applicazione della legge (questioni di diritto), ma contestavano la valutazione delle prove e l’attribuzione della responsabilità penale già decise dai giudici dei gradi precedenti (questioni di merito), che non possono essere discusse in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sua condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14092 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4583/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2804/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 08/09/1991
avverso la sentenza del 10/07/2024 della Corte d’appello di Catania
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per violazione della normativa sul porto e la detenzione di arma comune da sparo e per ricettazione di arma;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che i suoi tre motivi espongono – in tema di riferibilità all’imputato del fucile di causa, rilievo della recidiva e negazione delle attenuanti generiche – censure reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME