Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Aspecifici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una formulazione generica delle censure, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato la condanna per falsa testimonianza e ricettazione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha condannato un’imputata per i reati di falsa testimonianza e ricettazione. In particolare, le accuse riguardavano la falsità di una testimonianza resa in un precedente giudizio e l’aver ricevuto un televisore di provenienza illecita. L’imputata, non accettando la condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza.
I primi due motivi miravano a smontare l’impianto accusatorio, contestando la valutazione delle prove sulla falsità della testimonianza, la consapevolezza di tale falsità (il dolo) e le prove relative alla ricettazione del televisore. Il terzo motivo, invece, si concentrava sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, ovvero nel giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte ha spiegato in dettaglio perché il ricorso non potesse essere accolto. Le ragioni si possono suddividere in due filoni principali.
La Genericità dei Primi Motivi
I giudici hanno definito i primi due motivi come ‘aspecifici’ e ‘meramente riproduttivi’. Questo significa che la difesa si è limitata a riproporre le stesse critiche già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare in modo preciso e puntuale in cosa la sentenza impugnata avesse sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. La Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione corretta e logica sia sulla prova della falsa testimonianza e del dolo, sia sulla prova della ricettazione e della consapevolezza della provenienza illecita del bene. Un ricorso in Cassazione non può chiedere una nuova valutazione dei fatti, ma deve evidenziare un vizio di legittimità (errore di diritto o vizio di motivazione).
La Valutazione sul Trattamento Punitivo
Anche il terzo motivo, relativo alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. Il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive e spiegato perché non riteneva di concedere le attenuanti. In assenza di una motivazione palesemente illogica o contraddittoria, la valutazione sulla pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnico, specifico e focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. Presentare motivi generici o ripetitivi porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’ulteriore conseguenza negativa della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che aggrava la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello, e quindi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Quali erano i punti contestati dall’imputata nel ricorso?
L’imputata contestava la valutazione delle prove sulla falsità della sua testimonianza e sul dolo, la prova del reato di ricettazione di un televisore e, infine, la determinazione della pena, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43913 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 08/03/1973
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che i primi due motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7-9 sulla prova della falsità della testimonianza resa dall’imputata e della sua consapevolezza di tale falsità; pag. 9 sulla rilevanza della sua deposizione nel giudizio a quo e sul dolo; pag. 9 sulla prova della ricettazione, anche in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del televisore, non risultando per contro contestata in questa sede la sintesi dei motivi di appello, che non riguardavano lo scopo di profitto); che l’ultimo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ij 31/10/2024.