Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando un ricorso in Cassazione viene respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate? Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano aspecifici e meramente ripetitivi. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di formulare un’impugnazione con argomentazioni nuove e puntuali, pena la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, aveva sollevato tre motivi di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. I primi due motivi lamentavano una violazione di legge penale (artt. 640-bis e 5 c.p.) e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi del reato contestato. Il terzo motivo, invece, criticava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati tutti, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, relativi ai requisiti di specificità che ogni motivo di ricorso deve possedere.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Per quanto riguarda i primi due motivi, i giudici di legittimità hanno osservato che essi erano “aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e valutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua sentenza, aveva già affrontato in modo “preciso e concludente” le questioni relative alla ricostruzione dei fatti e all’esclusione di un errore scusabile. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, e non può riesaminare il materiale probatorio se i motivi del ricorso non evidenziano vizi logici manifesti o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di tesi difensive già respinte non è sufficiente.
Il Mancato Riconoscimento della Tenuità del Fatto
Anche il terzo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato considerato aspecifico. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su una valutazione di merito: la gravità della condotta, protrattasi per diversi mesi. Secondo la Cassazione, questa valutazione, essendo basata su apprezzamenti di fatto completi e razionali, non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso non può limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito, ma deve individuare un errore logico o una palese contraddizione, elementi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. I giudici hanno ribadito che la reiterazione di doglianze già esaminate e rigettate dal giudice d’appello rende i motivi aspecifici e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. Inoltre, le valutazioni sulla gravità del fatto, necessarie per decidere sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione logica e coerente.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile presentare motivi di ricorso che critichino specificamente la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non semplicemente riproponendo le proprie tesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ovvero si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Secondo la Corte, un motivo è aspecifico quando è una mera reiterazione di doglianze già espresse e affrontate nel precedente grado di giudizio. Non individua vizi di legittimità precisi nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
Per quale ragione non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione della tenuità del fatto in considerazione della gravità della condotta, che si era protratta per diversi mesi. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione incensurabile, in quanto basata su un apprezzamento di fatto logico e razionale, che non spetta alla Corte di legittimità riesaminare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lament violazione degli artt. 640 bis e 5 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati sono aspecifici in reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appe affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale ( particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di responsabilit prevenuto e sulle ragioni per cui i giudici di appello hanno escluso che la con sia fondata su un errore scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen.);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’a 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico. La Corte di app correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fa considerazione della gravità della condotta protrattasi per diversi mesi (vedi 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile so il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il RAGIONE_SOCIALE,ore
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Il Presidente