Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un atto che richiede precisione e rigore giuridico. La recente ordinanza n. 21802/2024 della Suprema Corte ce lo ricorda, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e non si confrontavano realmente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Milano, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ottenere una riforma della decisione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su tre principali doglianze:
1. Mancata disapplicazione della recidiva: La difesa sosteneva che la recidiva non dovesse essere applicata nel suo caso.
2. Negata applicazione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
3. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.
Questi tre punti rappresentavano il cuore dell’impugnazione con cui si sperava di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Aspecificità
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece fermato la sua analisi a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella cosiddetta “aspecificità” dei motivi. Secondo i giudici supremi, il ricorrente non aveva formulato critiche mirate e pertinenti contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitato a riproporre argomentazioni generiche.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato distintamente ciascun motivo, giungendo sempre alla stessa conclusione.
Per quanto riguarda la recidiva e le attenuanti generiche, i giudici hanno evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito delle argomentazioni “connotate da lineare e coerente logicità”. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto tale logica, non si è “confrontato” con essa, rendendo i suoi motivi di ricorso privi di reale consistenza critica.
Anche il terzo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato “privo di specificità”. La Corte ha osservato che si trattava di una mera riproduzione di profili di censura “già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito”. In pratica, si è tentato di far riesaminare alla Cassazione questioni già decise correttamente, senza introdurre elementi di critica nuovi e specifici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere un atto di critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, non una generica riproposizione delle proprie tesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, individuando vizi specifici di legittimità e non sperando in un riesame generale del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti aspecifici, ovvero generici, e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni logiche e coerenti della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le censure mosse alla sentenza di secondo grado erano vaghe e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice precedente, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANTU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46156/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso – relativi alla mancata disapplicazione recidiva e alla negata applicazione delle attenuanti generiche – sono aspecifici poiché la let del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3);
Ritenuto che pure il terzo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della ca di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024