Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce il requisito di specificità
Quando si impugna una sentenza, non basta avere ragione: bisogna saperla far valere nel modo corretto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come un ricorso inammissibile possa vanificare le possibilità di difesa, anche di fronte a questioni importanti. La vicenda riguarda una condanna per detenzione di oltre 500 grammi di cocaina, ma il principio affermato è di portata generale e fondamentale per chiunque affronti un processo penale.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Monza e successivamente dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti. La difesa, non condividendo la decisione dei giudici di merito, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: l’erronea applicazione della legge in merito alla qualificazione del reato e un’eccessiva severità nella determinazione della pena.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile per aspecificità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, che non sono state neppure esaminate, ma in un vizio procedurale preliminare: la mancanza di specificità dei motivi.
I giudici hanno osservato che i motivi presentati in Cassazione erano una mera riproduzione delle censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in pratica, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza articolare un confronto critico e puntuale con le motivazioni con cui il giudice del gravame le aveva rigettate.
Questo comportamento processuale, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, rende il ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile. L’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni della sentenza che si contesta, ma deve necessariamente dialogare con esse, evidenziandone gli errori logici o giuridici.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: un ricorso inammissibile è tale non solo quando è generico o vago, ma anche quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ripetere pedissequamente le stesse doglianze equivale a non contestare specificamente la sentenza di secondo grado, trasformando il ricorso in un atto sterile.
Per quanto riguarda la critica alla quantificazione della pena, la Cassazione ha ricordato che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In sede di legittimità, si può sindacare questa scelta solo se è frutto di un palese arbitrio o se è supportata da una motivazione manifestamente illogica, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. Evidenzia che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano “specifici”, ovvero che si confrontino in modo critico e argomentato con la sentenza che si intende impugnare, demolendone pezzo per pezzo la struttura logico-giuridica. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione delle argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando è generico, indeterminato, o quando non si correla con le ragioni della decisione che si contesta. In pratica, non basta ripetere le proprie tesi, ma bisogna spiegare perché le argomentazioni del giudice precedente sono errate.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo in casi limitati. La quantificazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. Si può contestare in Cassazione solo se la decisione è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata ravvisata nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8676 Anno 2024
COGNOMEle Ord. Sez. 7 Num. 8676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Monza per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, in relazione alla detenzione di complessivi gr. 514 di cocaina (in Cinisello Balsamo, il 28/05/22).
Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione sul punto; erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., nonché relativi difetto ed illogicità della motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, quanto all’invocata fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, p. 4 ), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109). Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, eventualità del tutto estranea al caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Pre ente