Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Il caso in esame riguardava una condanna per l’indebita percezione di benefici, confermata in appello, e la Suprema Corte ha respinto il ricorso proprio perché non affrontava in modo specifico le solide argomentazioni della sentenza impugnata. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere puntuali e dettagliati.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 48/2017, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La condanna verteva sull’aver illecitamente ottenuto dei benefici previsti dalla legge, e la Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale.
Il Motivo del Ricorso: Una Critica Generica
L’imputato ha basato la sua intera impugnazione su un unico motivo: un presunto difetto di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, ha lamentato l’asserita genericità del capo di imputazione e la mancata verifica, da parte dei giudici di merito, dei presupposti che fondavano la sua responsabilità. Tuttavia, questa critica è stata formulata in termini generali, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo proposto “intrinsecamente aspecifico”. Questo significa che il ricorso non era idoneo a innescare una valutazione nel merito da parte della Suprema Corte, in quanto non conteneva una critica mirata e circostanziata della decisione precedente. Un ricorso inammissibile è, in pratica, un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. I giudici d’appello, infatti, avevano proceduto a una “congrua ricostruzione del fatto ascritto”, analizzando dettagliatamente sia la materialità della condotta (l’azione concreta posta in essere) sia il perfezionamento dell’elemento psicologico (la consapevolezza e la volontà di commettere l’illecito). Per essere ammissibile, un ricorso deve demolire punto per punto il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a sollevare doglianze vaghe. La mancanza di questo confronto diretto ha reso il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce conseguenze concrete e onerose. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: per accedere al giudizio di legittimità, è indispensabile formulare motivi di ricorso precisi, pertinenti e che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era “intrinsecamente aspecifico”, ovvero troppo generico. Non si confrontava in modo specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva già analizzato e motivato la responsabilità dell’imputato.
Qual è il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 48/2017, relativo all’indebita percezione di benefici o sussidi pubblici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45092 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 17/11/1977
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previ dall’arti°, comma 2, del dl. n.48/2017.
Il ricorso è inammissibile.
Difatti, l’unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazio della sentenza in punto di asserita genericità del capo di imputazione e di mancat verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità del prevenuto ris intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto, tanto in ordine alla materialità della co quanto in relazione al perfezionamento dell’elemento psicologico.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente