Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti alla Rilettura dei Fatti
Quando un imputato viene condannato sia in primo grado che in appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questo strumento non consente di rimettere in discussione l’intero processo. Un’ordinanza recente chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando si limita a proporre una semplice rilettura delle prove. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi applicati.
Il caso in esame: truffa e responsabilità penale
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’accusa si fondava su prove concrete che legavano l’imputata al reato: in particolare, la truffa era stata consumata utilizzando una carta prepagata che era stata attivata adoperando proprio la sua carta d’identità e il suo codice fiscale.
Nonostante questo quadro probatorio, l’imputata decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge nella valutazione delle prove e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
I motivi del ricorso e il rigetto della Corte
I motivi presentati dalla difesa erano principalmente volti a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La ricorrente sosteneva che le prove non fossero state valutate correttamente e che la sua responsabilità penale non fosse stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. In sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, privilegiando una ricostruzione a lei più favorevole.
La Corte Suprema, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: aspecificità e manifesta infondatezza.
La decisione sul ricorso inammissibile per aspecificità
La Corte ha sottolineato come la ricorrente non avesse individuato specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, ma si fosse limitata a criticare l’esito della valutazione delle prove. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di Cassazione, il cui compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o nell’altro, ma solo di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati del nostro ordinamento processuale. Vediamo i punti chiave della motivazione.
La coerenza della “doppia conforme”
I giudici hanno evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era coerente, logica e ben argomentata. Essa riprendeva, come è fisiologico in caso di “doppia conforme” (cioè due sentenze di merito con lo stesso esito), le conclusioni del giudice di primo grado, basate su una pluralità di elementi di prova chiari e convergenti. Tra questi, la riconducibilità della carta prepagata all’imputata era l’elemento centrale.
L’impossibilità di una nuova valutazione dei fatti
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Chiedere di “privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita” equivale a sollecitare un’indagine sui fatti che è preclusa in sede di legittimità. La ricostruzione operata dai giudici di merito era fondata su apprezzamenti di fatto non illogici e, pertanto, non sindacabili in Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Tentare di ottenere una terza valutazione delle prove si scontra inevitabilmente con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione conferma la solidità del principio secondo cui la valutazione del fatto è prerogativa esclusiva dei giudici di merito, mentre alla Cassazione spetta il ruolo di custode della corretta applicazione del diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità quando i motivi presentati sono generici e non individuano in modo chiaro e preciso gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, limitandosi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o scegliere tra diverse ricostruzioni dei fatti.
Cosa significa “doppia conforme” e che peso ha nel giudizio di Cassazione?
Si ha una “doppia conforme” quando le sentenze di primo grado e di appello arrivano alla stessa conclusione sulla responsabilità dell’imputato. Sebbene non impedisca il ricorso, una doppia conforme con motivazioni coerenti rafforza la decisione dei giudici di merito, rendendo più difficile per il ricorrente dimostrare la presenza di vizi sindacabili in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/01/1987
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., travisamento della prova, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è al contempo aspecifico e manifestamente infondato;
rilevato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi (riconducibilità all’imputata della carta Postepay utilizzata per la consumazione della truffa ed attivata adoperando la carta di identità ed il codice fiscale della ricorrente) idonei a dimostrare la penale responsabilità della Modica, al contempo illustrando le ragioni dell’irrilevanza della denuncia presentata dall’imputata in data 15 maggio 2020 alla luce della chiarezza del quadro probatorio formatosi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
Il ConsI9efe Estensore
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La Presidente