Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48034 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48034 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha condannato NOME COGNOME alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per la violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commessa in data 17 ottobre 2016.
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, relativi alla asserita mancata verifica del funzionamento del citofono e alla asserita omessa verifica della persistenza della pericolosità dell’imputato, e ha accolto solo parzialmente quelli relativi al trattamento sanzionatorio, confermando il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO COGNOME, articolando quattro motivi, con i quali ripropone i medesimi motivi di appello.
2.1. Con il primo deduce l’omessa motivazione con riguardo all’effettivo funzionamento del citofono. La Corte di appello ha ritenuto provato il suo corretto funzionamento solo perché i Carabinieri avevano sentito che esso emetteva un suono e si illuminava., ed avevano altresì bussato alla porta dell’abitazione del ricorrente senza ottenere risposta, ma non ha valutato l’insufficienza di tali prove, in quanto i Carabinieri non hanno verificato se i suono del campanello si avvertisse anche all’interno dell’abitazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce l’erronea applicazione della legge penale con riguardo all’omessa rivalutazione della pericolosità del proposto. La Corte di appello ha ritenuto non necessaria tale rivalutazione perché la misura della sorveglianza speciale, applicata il 22/12/2009, era stata aggravata con decreto del 16/03/2014 notificato il 03/06/2015, decreto che aveva quindi rivalutato la pericolosità del destinatario, e perché l’applicazione della misura non era stata sospesa per una detenzione protratta per oltre due anni, ma l’indirizzo giurisprudenziale applicato era superato, ed egli aveva subito una detenzione agli arresti domiciliari per oltre un anno.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta l’erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento della recidiva, avendo la Corte di appello omesso di verificare in concreto se la reiterazione del reato fosse sintomo o meno di una maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta la carenza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello valutato adeguatamente tutti gli elementi a disposizione, in ordine ai parametri dell’art. 133 cod.pen.
Il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Esso si limita a riproporre i motivi di appello già ampiamente valutati e respinti dal giudice di secondo grado, e non si confronta con la sentenza impugnata, la cui motivazione viene censurata con argomenti manifestamente infondati, chiedendo di fatto a questa Corte una nuova valutazione nel merito.
3.1. In particolare il ricorrente sostiene l’insussistenza della prova del reato con un argomento manifestamente illogico, quale l’omesso accertamento del funzionamento del campanello all’interno della casa, senza considerare che i militari non hanno avuto accesso ad esso, stante l’assenza dell’imputato, che non rispose neppure al loro bussare alla porta. Ripete la censura dell’omessa rivalutazione della pericolosità senza confrontarsi con il dato, riportato nella sentenza impugnata, dell’intervenuto aggravamento della misura della sorveglianza speciale, necessariamente conseguente ad una nuova valutazione della pericolosità del soggetto sottoposto ad essa. Lamenta l’omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, motivazione che la Corte di appello ha invece fornito proprio nei termini di cui il ricorrente censura la mancanza, mentre è il ricorso a non indicare alcun diverso parametro di valutazione né, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, a non indicare quale elemento favorevole all’imputato la Corte di appello avrebbe omesso di valutare, così incorrendo nel vizio di aspecificità.
Si deve ribadire che, secondo i consolidati principi di questa Corte, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità.» (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
3.2. Il primo motivo di ricorso, poi, è inammissibile, oltre che per la sua manifesta infondatezza, perché pretende da questa Corte una diversa valutazione delle prove esaminate dalla sentenza impugnata, mentre esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo il giudizio di legittimità riguardare solo la verifica dell'”iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente