Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più critici per chi si rivolge alla Corte di Cassazione, poiché impedisce un esame nel merito della questione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i criteri di specificità necessari per superare questo vaglio preliminare, offrendo al contempo un’interessante precisazione sul diritto della parte civile al rimborso delle spese legali. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro una Condanna per Truffa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato per il reato di truffa nei precedenti gradi di giudizio. La difesa ha adito la Corte di Cassazione lamentando vizi motivazionali nella sentenza della Corte d’Appello, in particolare riguardo alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione delle prove che avevano portato alla dichiarazione di responsabilità.
L’imputato, attraverso il suo legale, ha tentato di rimettere in discussione il convincimento dei giudici di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica. Tuttavia, la sua argomentazione si è scontrata con un ostacolo procedurale fondamentale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Inoltre, la Corte ha preso una posizione netta anche riguardo alla posizione della parte civile costituitasi in giudizio, negandole la liquidazione delle spese legali sostenute in questa fase.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno relativo al ricorrente e l’altro alla parte civile.
La Genericità e Aspecificità del Motivo di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che le doglianze presentate non erano specifiche, ma si limitavano a reiterare le stesse argomentazioni già sollevate e respinte in modo preciso e concludente dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva nuove e pertinenti critiche alla logicità della sentenza impugnata, ma si risolveva in una sterile ripetizione di tesi difensive già vagliate. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, e non può riesaminare i fatti se la motivazione della corte territoriale è esente da vizi logici evidenti. La mancanza di specificità ha quindi reso il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Il Mancato Riconoscimento delle Spese alla Parte Civile
Un aspetto di notevole interesse pratico riguarda la parte civile. Nonostante l’esito favorevole (con la conferma della condanna penale), la Corte ha deciso di non liquidare le spese legali a suo favore. La ragione è chiara: la memoria difensiva presentata dal suo avvocato è stata giudicata generica e priva di qualsiasi reale contributo alla ‘dialettica processuale’.
Secondo la Corte, l’atto difensivo non conteneva eccezioni o deduzioni capaci di paralizzare o ridurre le pretese del ricorrente. In sostanza, era un atto pro-forma che non ha aiutato i giudici nel loro processo decisionale. Citando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha affermato che la liquidazione delle spese non è un automatismo, ma è legata all’effettiva utilità dell’attività difensiva svolta. Un contributo nullo non merita remunerazione a carico della controparte soccombente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è un monito per i difensori: un ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici, che attacchino in modo puntuale e argomentato i vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. La seconda è un avvertimento per le parti civili: per ottenere il rimborso delle spese legali, non basta costituirsi in giudizio, ma è necessario partecipare attivamente e utilmente al processo, fornendo contributi giuridici che arricchiscano il dibattito e assistano la Corte nella decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il suo unico motivo è stato giudicato aspecifico, in quanto si limitava a ripetere le stesse doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove già affrontate e respinte in modo logico e conclusivo dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché alla parte civile non sono state liquidate le spese legali?
Perché la memoria conclusiva depositata dal suo avvocato è stata ritenuta generica e priva di un reale contributo alla dialettica processuale, non contenendo eccezioni o deduzioni utili a contrastare le tesi del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43729 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZik
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e le conclusioni depositate dalla parte civile;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto profilo motivazionale in punto di responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di med doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probat espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territ i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corr argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile COGNOME NOME in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 20/09/2023, dall’AVV_NOTAIO a cagione della sua genericità, non ha fornito a contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dir paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281 Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Co gliere estensore
La Presidente