Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce il Criterio di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha messo nuovamente in luce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e pertinenti. Quando un ricorso è generico, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: dall’Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante legata ai precedenti penali del soggetto.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ragione risiede nella sua “aspecificità”. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
Logicità della Sentenza Impugnata e Mancato Confronto
Il provvedimento impugnato, secondo la Cassazione, esponeva le sue ragioni in modo “lineare e coerente”. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto questa logicità, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo vago, senza dimostrare dove e perché la Corte d’Appello avrebbe errato. Questo mancato confronto critico rende il motivo di ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici che inficerebbero la sentenza impugnata. Un motivo di ricorso è “aspecifico” quando non adempie a questo onere, limitandosi a una critica generica e astratta.
Nel caso specifico, la difesa avrebbe dovuto smontare il ragionamento della Corte d’Appello sulla recidiva, evidenziandone le presunte fallacie giuridiche o logiche. Non avendolo fatto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la formulazione di un ricorso per cassazione richiede rigore e precisione. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la definitività della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. In questo caso, il ricorrente è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione non adeguatamente strutturata è destinata al fallimento e comporta costi aggiuntivi per l’imputato.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La condanna impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorso è stato considerato ‘aspecifico’ in questo caso?
È stato giudicato aspecifico perché il motivo presentato non si confrontava criticamente con le argomentazioni lineari e coerenti della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione generica sulla questione della recidiva.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della recidiv – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024