Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38964 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato, essendo stata affermata la sussistenza della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poichØ a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicchØ, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesibase» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 – 01;
considerato che il ricorso Ł manifestamente infondato anche nella parte in cui sostiene che il reato di ricettazione si sarebbe comunque prescritto anche considerando il massimo edittale pari a otto anni di reclusione, che con gli atti interruttivi sposta a dieci anni il tempo necessario al perfezionamento della fattispecie estintiva, così che il reato doveva considerarsi prescritto alla data del 09/12/2024. Il ricorrente, però, non considera che la prescrizione Ł stata sospesa per 194 giorni, che spostano la data di prescrizione al 21 giugno 2025, ben oltre il giorno della pronuncia della sentenza di appello (in data 26 maggio 2025);
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del mancato accoglimento delle doglianze espresse dalla difesa in relazione all’affermazione di responsabilità, con particolare riguardo al dolo e alla riconducibilità degli animali all’imputato sulla sola base della disponibilità formale del capannone all’imputato. Con tale motivo il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso
Ord. n. sez. 14427/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 – 01);
considerato che con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’inutilizzabilità di alcuni atti di PG che si assumono acquisiti illegittimamente nel fascicolo del dibattimento. In questo caso l’eccezione di inutilizzabilità dedotta dalla difesa risulta aspecifica. A tale proposito questa Corte ha piø volte spiegato che «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento», (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01). Il ricorrente ha omesso di illustrare quale incidenza abbiano avuto sul complessivo impianto probatorio e argomentativo ritenuto e reso a carico dell’imputato gli atti di PG in questione. Incidenza che, per il vero, neanche si rinviene dalla lettura della sentenza impugnata. Da qui l’inammissibilità del motivo per aspecificità;
considerato che sempre con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di travisamento della prova che, oltre a essere esposta in maniera affatto generica, Ł altresì inammissibile perchØ tale vizio «può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018. L., Rv. 272018). Evenienze che non si registrano, nØ vengono dedotte nel caso in esame.
rilevato , che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
richiamato, infine, l’oramai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214830 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME