Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Un’assoluzione per ‘tenuità del fatto’ non chiude necessariamente la vicenda processuale. A volte, la parte assolta può avere interesse a impugnare la sentenza per ottenere un proscioglimento con una formula più ampia. Tuttavia, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, un’impugnazione mal formulata può trasformarsi in un boomerang, portando a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi non viene esaminato nel merito.
Il Contesto del Caso: Assoluzione per Particolare Tenuità del Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva assolto due imputate dal reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Questa norma punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur sussistendo la fattispecie di reato, l’offesa fosse di particolare tenuità, applicando così la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Si tratta di una formula di proscioglimento che, pur escludendo la pena, presuppone l’accertamento del fatto storico e della sua riconducibilità a una norma penale.
Le ragioni del Ricorso in Cassazione
Nonostante l’esito favorevole, le imputate hanno deciso di proporre ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere una formula assolutoria più piena, come ‘il fatto non sussiste’, che avrebbe cancellato ogni ombra sulla loro condotta.
La critica alla motivazione
Nel loro ricorso, le imputate hanno denunciato un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Sostenevano, in sintesi, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente il reato, ancorché non punibile per la sua tenuità. La loro doglianza, tuttavia, è stata formulata in termini generali.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’.
L’aspecificità come vizio fatale per il ricorso
Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati dalle ricorrenti non si confrontavano in modo puntuale e critico con le argomentazioni della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata, ma deve individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati e spiegare in dettaglio le ragioni di diritto per cui dovrebbero essere considerati tali. In assenza di questa specificità, l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha osservato che la doglianza delle ricorrenti era generica e non affrontava le ‘puntuali argomentazioni rese dalla Corte territoriale’. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. Mancando questo confronto specifico, il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione riafferma il principio secondo cui l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile sono severe. Le ricorrenti non solo non hanno ottenuto la revisione della sentenza d’appello, ma sono state anche condannate al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: l’impugnazione di una sentenza, specialmente in Cassazione, è un atto tecnico che richiede rigore e precisione. Un ricorso formulato in modo generico non solo è destinato al fallimento, ma può comportare oneri economici significativi per chi lo propone.
Perché il ricorso delle imputate è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘aspecifico’. Le ricorrenti non hanno contestato in modo puntuale e dettagliato le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro per ciascuna ricorrente) da versare alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo le imputate hanno impugnato la sentenza nonostante fossero state assolte?
Erano state assolte per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.), una formula che presuppone comunque l’accertamento del reato. Probabilmente, miravano a ottenere una formula assolutoria più ampia, come ‘il fatto non sussiste’, che esclude completamente la commissione di un illecito penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1902 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 07/06/1972
NOME COGNOME nato il 29/04/1939
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28869/24 Duenas + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per tenuità del fatto per il reato d all’ art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso comuni a entrambe le imputate;
Ritenuto che la comune doglianza con cui si denuncia il vizio di motivazione relativo al sussistenza della fattispecie di reato attribuita alle ricorrenti (per le quali è stata r causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) è aspecifico in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni rese dalla Corte territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremil in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024