Ricorso Inammissibile: L’Importanza del Comportamento Abituale
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti spunti sulla valutazione del comportamento dell’imputato ai fini dell’applicazione di alcuni istituti premiali del diritto penale. Quando un ricorso inammissibile viene dichiarato, spesso le ragioni risiedono non solo in vizi formali, ma anche nella manifesta infondatezza delle richieste, come nel caso di specie, dove la condotta abituale del reo ha precluso l’accesso a benefici di legge.
Il Percorso Giudiziario: Dal Tentato Furto alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale per i reati di tentato furto e porto di oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva concesso un’attenuante e ridotto la pena, confermando però nel resto la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. La contestazione del diniego delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Ricorso Inammissibile e la Condotta Abituale dell’Imputato
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte. La difesa sosteneva che il reato di tentato furto dovesse rientrare nell’ambito della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte ha rilevato un ostacolo insormontabile: il comportamento “abituale” dell’imputato.
Questo giudizio non era basato su una singola azione, ma su una serie di elementi sintomatici di una chiara propensione a delinquere. In particolare, i giudici hanno considerato:
* I numerosi alias utilizzati dall’imputato, indicativi della volontà di eludere l’identificazione.
* I precedenti penali a suo carico.
* I procedimenti penali ancora pendenti.
Questi fattori, nel loro insieme, delineano un profilo di delinquente abituale che, secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, è incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto, il quale presuppone l’occasionalità della condotta illecita.
La Valutazione Discrezionale delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato e, quindi, ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito, nel decidere sulla concessione di tali attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
È sufficiente che la motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici per giustificare il diniego, rendendo la contestazione in sede di legittimità non accoglibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. si poneva in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude dal beneficio chi manifesta una “propensione a delinquere”. In secondo luogo, la critica alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata, poiché la valutazione del giudice di merito era logica e sufficiente, rientrando pienamente nella sua discrezionalità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la storia criminale di un individuo ha un peso determinante nel processo penale. La presenza di precedenti, alias e procedimenti pendenti può precludere l’accesso a istituti pensati per condotte occasionali e di minima gravità. La decisione sottolinea inoltre che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Infine, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata o sono manifestamente infondati. In questo caso, i motivi erano contrari a principi già affermati e la motivazione della corte d’appello è stata ritenuta congrua e logica.
Perché all’imputato non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché il comportamento dell’imputato è stato ritenuto “abituale”. La Corte ha basato questa valutazione sui numerosi alias utilizzati, i precedenti penali e i procedimenti ancora pendenti, che indicavano una chiara propensione a delinquere.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per negare la concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi e rilevanti per il caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43050 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TUNISI( TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME – alias NOME COGNOME, NOME COGNOME ecc. ricorre avverso la sentenza del 27.09.2022 con cui la Corte di appello di Peru ha parzialmente riformato – limitatamente alla pena ridotta in mesi due, gi venti di reclusione ed euro 150 di multa, previa concessione dell’attenuante di all’art.62, n.4 c.p. – confermando nel resto, la pronuncia resa dal Tribunale medesima città in data 17.05.2021, che aveva accertato la responsabili dell’imputato dei reati a lui ascritti al capo A previa riqualificazione del fu fattispecie di tentato furto e al capo b) di cui all’art. 4 1.110/1975 e condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena quattro, giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge riferimento all’art.131-bis cod. pen. in relazione all’art.624 cod. pen. e motivazione non è deducibile perché inerente a prospettazione di enuncia ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legitti (S.S.U.U. 13681 del 2016, Tushaj); il comportamento dell’imputato è risulta abituale, dati non solo i numerosi alias indicativi della propensione dell’imp ad utilizzare nomi non suoi ma anche i precedenti penali risultanti a suo caric procedimenti tuttora pendenti, elementi tutti piuttosto sintomatici propensione a delinquere dell’imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legg in relazione all’art. 62 bis e vizio di motivazione è indeducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4 e 5 della senten impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessa che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atte generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tu altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.