Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, comune per entrambi i ricorrenti, con cui si deduce vizio di motivazione sulla affermazione di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel pervenire alle stesse conclusioni all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); a fronte della ritenuta inadeguatezza della allegazione difensiva circa il carattere meramente “occasionale” della presenza dei due imputati nell’alloggio di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE è opportuno ribadire che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, speti:a all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 – 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stancu Rv. 261657 – 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
osservato che il secondo motivo dei ricorsi in esame che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata ove si fa riferimento anche alla perdurante condotta criminosa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pre idente