Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CONTRADA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha eccepito la prescrizione del reato di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso nel 2013, e in subordina ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla Sezione competente. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che deduce la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. in relazione alla mancata acquisizione della fattura per operazione inesistente emessa dalla ditta della ricorrente, è manifestamente infondato.
In disparte la rubrica del motivo che fa riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, deve rammentarsi che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione l’error in procedendo, in cui si sostanza il vizio relativo alla lesione del diritto alla controprova, previsto dall’articolo 606, comma 1, lettera d), cod.proc.pen., è prospettabile solo quando la prova sollecitata, ma negata, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione, a sostegno della sentenza, sarebbe risultata decisiva, nel senso che se quella fosse stata ammessa avrebbe potuto determinare una diversa decisione del giudice (Sez. 4, n. 235 del 14/03/2008, COGNOME, Rv. 240839; Sez. 1, n. 4495 del 08/01/2002, COGNOME, Rv. 220705).
Rilevato che non risulta che la ricorrente avesse chiesto l’acquisizione e che comunque l’esistenza della fattura è stata oggetto di accertamento svolto dalla Guardia di finanza compendiato nel verbale di accertamento, accertamento neppure contestata.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione 2,.., postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’emissione di una fattura per operazione inesistente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito che, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato l’inesistenza sulla scorta di una pluralità di indici (cfr. pag. 3) e non sulla base di mere presunzioni tributarie.
Rilevato che il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in
grado di appello, resa il 06/0372023, al 24/08/2023, tenuto conto della data di commesso reato e del periodo di sospensione del corso della prescrizione per giorni 235 dal 17/07/2020 al 13/07/2020 per astensione del difensore dalle udienze e dal 13/07/2020 al 09/1072020 per istanza difensiva (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il Consigl (: GLYPH tensore
Il Presidente