Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 12/05/1966
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la memoria del difensore
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
letta la memoria difensiva pervenuta il 28 novembre 2024;
dato atto della tardività della memoria depositata oltre il termine di quindici giorni applicabile al presente procedimento in base al combinato disposto degli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato che l’unico motivo di ricorso riguarda l’intervenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione per la quale si procede, contestata come commessa il 6 marzo 2019;
il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso, come risulta dalla disamina del verbale di udienza del 16 dicembre 2022, da tale data fino al 17 marzo 2023 a seguito di differimento del procedimento chiesto dal difensore per ragioni di salute dell’imputato;
ritenuto che:
in tal senso va richiamato il principio in base al quale «in tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell’imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell’indicato impedimento, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice» (Sez. 2, n. 11137 del 28/02/2024, COGNOME, Rv. 286132);
alla data della pronuncia della sentenza di appello (9 maggio 2024) non era maturato il termine di prescrizione della contravvenzione che è, quindi, decorso successivamente alla pronuncia della predetta decisione;
tuttavia, lo stesso termine non può essere rilevato in questa sede stante l’inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la sua manifesta infondatezza; va richiamato l’ulteriore principio per cui «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; conforme, fra le molte, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024