Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50283 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50283 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 6956/2019
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo:
violazione dell’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ragione della incongruità de motivazionale in punto di affermazione di responsabilità dell’ imputato per il reat danneggiamento aggravato;
intervenuta prescrizione.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2.1. Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appel e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non p sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza del affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione n è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a qu compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fonda della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nell specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, c valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con ind pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tr proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate avendo corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in questa sede le ragioni il complessivo materiale probatorio era idoneo a comprovare la responsabilità dell’ imputato quanto al reato contestato (v. ff. 4/5).
2.3. Occorre, invero, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere a proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti dif quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al control legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutaz giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di pr contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (S 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, COGNOME, Rv. 25036201).
2.4. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra le censur essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
- Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Osserva questo collegio che in ragione del tempus commissi delicti (16 Aprile 2009), tenuto conto dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo in ragione della intervenu interruzione) alla data della decisione in appello (23 Settembre 2016) non era intervenuta prescrizione del reato.
Occorre, poi, richiamare l’ orientamento secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazio dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto impuqnazione e preclude, pertanto, la possibilità di i ilevare e dichiarare le cause di punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato matur successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
II consigliere estensore presidente