Ricorso Inammissibile: La Trappola che Blocca la Prescrizione
Un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione può avere conseguenze ben più gravi di una semplice sconfitta processuale. Come chiarito da una recente ordinanza, quando i motivi del ricorso sono manifestamente infondati, si crea un ostacolo insormontabile che impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa matura nel corso del giudizio di legittimità. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali argomenti difensivi per cercare di ribaltare l’esito del giudizio.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due punti specifici:
1. Vizio di motivazione: Sosteneva l’incongruità e l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale. In pratica, contestava il modo in cui le prove erano state valutate per giungere alla sua condanna.
2. Intervenuta prescrizione: Affermava che il tempo necessario per estinguere il reato, secondo la legge, fosse ormai trascorso.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma si fonda su principi consolidati della procedura penale.
L’inammissibilità per Manifesta Infondatezza
La Corte ha osservato che le censure relative al vizio di motivazione non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro compito non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il controllo della Cassazione si limita a verificare la correttezza logica e giuridica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica, congrua e adeguata, le critiche dell’imputato sono state considerate del tutto prive di pregio e, pertanto, manifestamente infondate.
L’Effetto del Ricorso Inammissibile sulla Prescrizione
Il punto più interessante della decisione riguarda la questione della prescrizione. La Corte ha calcolato che, alla data della sentenza d’appello, il reato non era ancora prescritto. Sebbene il termine fosse maturato successivamente, durante il tempo necessario per arrivare al giudizio in Cassazione, la Corte non ha potuto dichiararne l’estinzione.
Il motivo risiede in un fondamentale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione: la proposizione di un ricorso inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi non consente la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. In parole semplici, è come se l’appello non fosse mai stato validamente presentato. Questa ‘mancata instaurazione’ del giudizio preclude al giudice la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano sopraggiunte dopo la sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su un doppio binario. Da un lato, riafferma la netta distinzione tra il giudizio di merito, devoluto ai primi due gradi di giudizio, e il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un custode della corretta applicazione della legge e della logicità delle motivazioni. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in questa sede è un’operazione destinata al fallimento se non si evidenziano vizi macroscopici e palesi nel ragionamento del giudice precedente.
Dall’altro lato, la decisione applica con rigore il principio secondo cui l’abuso dello strumento processuale non può portare vantaggi. Presentare un ricorso palesemente infondato è considerato un tentativo di ritardare la giustizia. La conseguenza, stabilita dalle Sezioni Unite, è drastica: la ‘colpa’ processuale dell’imputato gli impedisce di beneficiare di un evento favorevole come la prescrizione, maturata proprio grazie al tempo trascorso per esaminare il suo ricorso infondato. La declaratoria di inammissibilità, quindi, ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello, rendendo irrilevanti gli eventi successivi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale: la strategia processuale deve essere attentamente ponderata. Un ricorso inammissibile, lungi dall’essere un’ultima spiaggia, può trasformarsi in un boomerang. Non solo non produce alcun risultato utile, ma impedisce l’applicazione di istituti favorevoli come la prescrizione e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea l’importanza di presentare alla Corte di Cassazione solo motivi di ricorso solidi e pertinenti, evitando di riproporre questioni di fatto già decise, pena l’inammissibilità e le sue severe conseguenze.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di compiere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è limitato al controllo sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata e sulla corretta applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate dopo la data della sentenza impugnata.
Se la prescrizione del reato si compie dopo la sentenza d’appello, può essere dichiarata in Cassazione se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite citato nella decisione, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50283 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50283 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il 11/01/1985
avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. 6956/2019
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo:
violazione dell’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ragione della incongruità de motivazionale in punto di affermazione di responsabilità dell’ imputato per il reat danneggiamento aggravato;
intervenuta prescrizione.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2.1. Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appel e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non p sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza del affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione n è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a qu compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fonda della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nell specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, c valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con ind pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tr proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate avendo corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in questa sede le ragioni il complessivo materiale probatorio era idoneo a comprovare la responsabilità dell’ imputato quanto al reato contestato (v. ff. 4/5).
2.3. Occorre, invero, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere a proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti dif quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al control legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutaz giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di pr contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (S 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, COGNOME, Rv. 25036201).
2.4. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra le censur essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Osserva questo collegio che in ragione del tempus commissi delicti (16 Aprile 2009), tenuto conto dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo in ragione della intervenu interruzione) alla data della decisione in appello (23 Settembre 2016) non era intervenuta prescrizione del reato.
Occorre, poi, richiamare l’ orientamento secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazio dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto impuqnazione e preclude, pertanto, la possibilità di i ilevare e dichiarare le cause di punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato matur successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
II consigliere estensore presidente