Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTESCUDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Co d’appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribu Rimini di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1 -bis, codice strada (in Montescudo-Monte Colombo, il 13 agosto 2018);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., perché pro motivi aspecifici (asserita mancanza e, in ogni caso, posteriorità del consenso e dell’avviso all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rispetto al momento dell’avvenuto prelievo dei c esaminati), avendo il ricorrente fatto riferimento ad atti del .procedimento neppure all ricorso stesso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, si è già chiarito, in tema di ricorso per cassazione, che la condizi specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606 lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legit essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’ testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo p di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del r base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (sez 3937 del 12/1/2021, Centofanti, Rv. 280384-01, proprio in fattispecie analoga, in cui la Corte ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, n il momento della relativa produzione);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni d esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
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