Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Principio di Autosufficienza
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare rigidi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la violazione del principio di autosufficienza portino a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante reati tributari, sottolinea l’importanza di una difesa tecnica e precisa nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze in materia di reati tributari. La difesa contestava le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, basando le proprie argomentazioni su una presunta errata valutazione delle attività investigative e del Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità per due ragioni fondamentali, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: un Ricorso Inammissibile per Genericità e Carenza
Le motivazioni della Corte si concentrano su due pilastri del diritto processuale penale che ogni difensore deve padroneggiare quando si rivolge alla Suprema Corte.
Genericità dei Motivi
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è la genericità del motivo di ricorso. La difesa, secondo la Corte, non ha sollevato specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Piuttosto, si è limitata a proporre una ‘diversa prospettazione’ e una rilettura del merito delle indagini e del PVC. Questo approccio è inammissibile in Cassazione, il cui ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Violazione del Principio di Autosufficienza
Il secondo e decisivo motivo di inammissibilità è la violazione del ‘principio di autosufficienza del ricorso’. La difesa ha fondato gran parte delle sue argomentazioni sul contenuto del PVC, sostenendo che da esso si dovessero trarre conclusioni diverse. Tuttavia, non ha allegato questo documento fondamentale al ricorso. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari (fatti, documenti rilevanti, passaggi chiave degli atti) per permettere alla Corte di decidere senza dover consultare altri fascicoli o cercare documenti non forniti. Non allegando il PVC, la ricorrente ha impedito alla Corte di verificare la fondatezza delle sue censure, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: un ricorso in Cassazione è un atto tecnico che non ammette approssimazioni. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario articolare critiche precise, basate su violazioni di legge, e fornire alla Corte tutti gli strumenti per valutarle. Proporre una semplice rilettura delle prove o dimenticare di allegare documenti cruciali porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente la porta a un riesame della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: la genericità delle argomentazioni, che si limitavano a proporre una diversa interpretazione dei fatti senza individuare specifiche violazioni di legge, e la violazione del principio di autosufficienza, poiché non è stato allegato il Processo Verbale di Constatazione (PVC) a cui si faceva riferimento.
Cosa significa ‘principio di autosufficienza del ricorso’?
Significa che l’atto di ricorso deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a renderlo comprensibile e a permettere alla Corte di decidere sulla sua base, senza la necessità di consultare altri atti o documenti non allegati al ricorso stesso.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-icorso proposto da COGNOME, imputata in ordine a reati tributari, è motivo dedotto, propone solo una diversa prospettazione, de erica’ dei merito delle investigazioni e del PVC, come tale inammissibile e quindi non supera la diversa iikAstrazione dei giudici che escludendo ogni violazione deHlart. 220 disc. alct, hanno spiegato come il quadro indiziarlo sia emerso successivamente alle attività descritte nel PVC della Guardia di finanza e in particolare scio a seguito di attività di riscontro rispetto agli esiti dei cont operat presso ie ditte. ·Va altresì aggiunto che in violazione del principio di autosufficienza dei ricorso non è stato allegato il PVC citato a supporto delle de.duzicni difensive. I: I:
Pertanto,. ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiia ricorrente al pagamento deiie spese processuali e della somma di euro trernia in favore ciefla Cassa deile. ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibiíe li ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuall e dea somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso 24/05/9024,