Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33404 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catanzaro sul ricorso proposto da nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato in Australia il 16/04/1972
COGNOME nato a Limbadi il 27/08/1961
avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2025 dalla Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME in difesa di COGNOME i quali hanno concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che,
giudicando in sede di rinvio, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto.
Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Il primo motivo attiene all’assoluzione di COGNOME e si deducono la violazione degli artt. 629, 513bis cod. pen., e 7 Legge n. 203 del 1991 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, richiamato e trascritto il precedente ricorso per cassazione (accolto dalla sentenza rescindente) nel quale si riassumeva il contenuto delle conversazioni reputate quale prova a carico di COGNOME, censura, prendendo analiticamente in esame singole affermazioni della sentenza impugnata, le valutazioni della Corte territoriale in merito a molteplici aspetti della condotta e alla tenuta delle fonti di prova, reputate dal ricorrente idonee a dimostrare la consapevolezza e condivisione da parte di Di Palma di tutte le imposizioni effettuate da Evalto alla RAGIONE_SOCIALE, ditta appaltatrice dei lavori.
In particolare, le censure, corredate dal richiamo di molteplici brani delle conversazioni intercettate, di cui il motivo propone una lettura secondo un diverso criterio di correlazione logica rispetto a quello adottato dalla Corte territoriale, censura tutte le valutazioni espresse in sentenza in merito al ragionevole dubbio del coinvolgimento di COGNOME la cui voce, sottolinea il ricorrente, è stata riconosciuta dal teste COGNOME
Si afferma, infatti, che nelle conversazioni cui ha partecipato COGNOME NOME si fa menzione del meccanismo della sovrafatturazione, della spartizione dei lavori e della infiltrazione delle imprese mafiose, nonché del pagamento della guardiania e del p rezzo dell’estorsione. In particolare, si insiste sul fatto che la società del ricorrente, formale aggiudicataria dell’opera, ha avuto un ruolo centrale nei fatti in quanto è rimasta estranea ai lavori, affidati alla ditta COGNOME per effetto delle minacce di NOME
1.2. Il secondo motivo deduce i medesimi vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento all’assoluzione di COGNOME. In particolare, tra le numerose censure rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, vanno segnalate le seguenti doglianze: a) il termine ‘ingegnere’ o ‘geometra’, celava l’identità di COGNOME uso come si evince dalla conversazione del 28/6/12 in cui NOME COGNOME conversava con l”ingegnere’ tramite l’utenza di Evalto la cui autovettura si trovava parcheg giata dinanzi all’abitazione di COGNOME. NOME, inoltre, utilizzava la parole ‘LU’, che richiama ‘Luni’, diminutivo di NOME COGNOME; b) quanto al legame tra COGNOME ed NOME, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che gli atti illeciti posti in essere da costoro per il controllo dei lavori di realizzazione del parco eolico di Cutro si erano svolti nel medesimo
periodo di quelli relativi al parco eolico di Amaroni; c) quanto al dato temporale relativo all’intervento di COGNOME, la sentenza ha omesso di considerare l’intercettazione del 29/5/2012 relativa alla conversazione tra COGNOME e COGNOME in cui il primo e COGNOME affermavano che i lavori sarebbero stati affidati all”ingegnere’ con una semplice lettera di incarico; si affermava , inoltre, che La Molisana sarebbe rimasta estranea ai lavori. Si richiamano, inoltre, le altre conversazioni, di cui il motivo riporta taluni brani, tra cui quella del 25/6/12 in cui si faceva riferimento ad ‘extra’ da pagare e a un soggetto denominato ora ‘geometra’ ora ‘ingegnere’.
Ad avviso del ricorrente, una lettura globale delle conversazioni intercettate consente di affermare che COGNOME ha agito tramite NOME ed ha avanzato chiare richieste di matrice estorsiva, richieste la cui efficacia discende dalla elevata caratura crimin ale dell’imputato, appellato dallo stesso COGNOME quale ‘grande capo’.
L’Avv. NOME COGNOME, difensore di COGNOME, ha depositato una memoria in cui ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, eccependone l’incompletezza, avuto riguardo, in particolare alla carenza di autosufficienza ed ai plurimi richiami della documentazione che è stata prodotta solo su supporto informatico (DVD) e senza la relativa certificazione della cancelleria. Nella memoria si eccepisce, inoltre, il contenuto confutativo, generico e di merito delle censure dedotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto, in disparte la confusa e ridondante esposizione dei due motivi, connotata dalla trascrizione di conversazioni di cui si propone una diversa alternativa lettura, contiene numerose considerazioni di merito, non facilmente comprensibili a causa della mancanza di una organizzazione logica degli argomenti che, di fatto, oltre a reiterare le medesime censure formulate nel primo ricorso accolto dalla sentenza rescindente, si limitano a esprimere un mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza, tuttavia, alcun confronto critico con la stessa.
Procedendo con l’esame del primo motivo di ricorso, il Giudice del rinvio , colmando il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, ha adeguatamente valutato, senza incorrere in alcun vizio di manifesta illogicità, il contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorrente tenta di proporre una
non consentita diversa interpretazione (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
In particolare, l’argomento decisivo con il quale il ricorrente omette ogni confronto critico, attiene all ‘assenza di prove certe della partecipazione di COGNOME alla condotta estorsiva e ciò in ragione di molteplici elementi, ovvero: a) il ruolo secondario svolto dall’imputato all’interno della società La Molisana; b) il diverso ruolo svolto dal fratello NOME nella gestione dei rapporti con la società RAGIONE_SOCIALE, vittima della estorsione; c) il contenuto di talune conversazioni, in taluni casi correlato a problematiche relative ai cantieri o ad altre vicende, e, in altri casi, generico; d) la mancanza di contatti diretti tra COGNOME e i referenti apicali della RAGIONE_SOCIALE; e) la deposizione dei due amministratori della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, i quali hanno escluso di avere avuto problemi con COGNOME ed evidenziato che era COGNOME ad agire in modo prepotente. Con riferimento a tale deposizione, la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, anche queste trascurate dal ricorrente, ne ha escluso il carattere reticente con riferimento alla posizione di COGNOME il quale, a differenza di COGNOME noto per la sua caratura criminale, si era accreditato come mero imprenditore.
Infine, quanto al riconoscimento della voce di COGNOME da parte del teste COGNOME altro elemento su cui insiste il motivo in esame, la Corte territoriale, oltre ad esprimere dubbi su ll’attendibilità di tale riconoscimento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa ignorata dal ricorrente, ha, in ogni caso, ritenuto che dalle stesse, al più, emerge una connivenza non punibile di COGNOME, correlata alla sua consapevolezza del meccanismo della sovrafatturazione e della guardiania.
2.1. Le considerazioni sopra esposte hanno una valenza assorbente rispetto all’esame dell’eccezione dedotta da COGNOME con riferimento alle modalità di deposito della documentazione prodotta dal ricorrente.
Passando al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, superando i profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente in merito alla inidoneità delle due conversazioni intercettate il 28/6/2012 a fondare il giudizio di responsabilità di COGNOME e alla mancanza di prove di una interlocuzione diretta tra costui e i dirigenti della Nordex, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa trascurata dal ricorrente, ha escluso che dagli elementi probatori acquisiti possa desumersi un contributo dell’imputato alla condotta estorsiva tenuta da NOMECOGNOME Ciò non solo per la inidoneità, già rilevata dalla sentenza rescindente, delle due conversazioni del 28/6/12, ma anche per l’incertezza e, comunque, la non decisività della riferibilità a COGNOME dell’epiteto ‘ingegnare’, utilizzato in alcune precedenti conversazioni, nonché per
l’impossibilità di ricavare dalla precedente condanna di COGNOME e NOME per altra estorsione commessa in concorso tra loro, la prova che anche nel caso in esame NOME abbia agito su mandato di COGNOME.
In particolare, quanto alle conversazioni intercettate, si è non illogicamente considerato -elemento anche questo trascurato dal ricorrente che continua ad opporre la diversa tesi della riferibilità dell’epiteto ‘ingegnere’ a COGNOME – che molte delle conversazioni in cui compariva tale epiteto avevano ad oggetto proprio la materia degli appalti in cui è fisiologico il coinvolgimento di tale figura professionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME