Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14371 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato ad Andria il 29 Aprile 1985 COGNOME nato ad Andria il 20 Marzo 1955 COGNOME NOME nato ad Andria 18 agosto 1972 avverso la sentenza resa il 10 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME, che chiede l’accoglimento del motivo di ricorso. Nessuno è presente per COGNOME e COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Trani il 13 novembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di sequestro di persona contestato al capo D per mancanza di querela e in ordine ai reati contestati ai capi C, E e G, di porto e
detenzioni di armi, perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta in relazion ai residui reati di rapina contestati ai capi B, GLYPH ed F e di riciclaggio contestato al capo H, e-eGLYPH , GLYPH il tGLYPH I GLYPH 3,-
2.Avverso detta sentenza propone ricorso COGNOME NOME tramite atto sottoscritto dai suoi difensori di fiducia, deducendo:
2.1Violazione degli artt. 648 bis e 648 cod.pen.; 530, 533 e 192 cod.proc.pen. poiché l’affermazione di responsabilità per la partecipazione dell’imputato al reato di riciclaggio di c al capo H si basa su una serie di indizi non dotati dei crismi della gravità, precisione concordanza. In particolare, secondo i giudici della Corte di merito, gli imputati per commettere le rapine oggetto del presente giudizio avrebbero utilizzato un’autovettura di provenienza illecita, previa sostituzione delle targhe originali, ma tale assunto non è provato e non vi è prova che l’odierno appellante abbia concorso all’attività materiale volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del mezzo, attraverso l’apposizione di una diversa targa, non potendosi desumere alcun contributo di COGNOME dalla presenza dell’autovettura dentro il box di INDIRIZZO
2.2 Violazione degli artt. 24 della Costituzione, 81 cod.pen. e 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte non ha reso alcuna motivazione in ordine all’entità degli aumenti sanzionatori a titolo di continuazione, mentre la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che giudice deve motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
2.3 Violazione degli articoli 62 bis e 69 cod.pen. poiché la Corte territoriale ha negato i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, valorizzando la non comune gravità dei reati e i numerosi e gravi precedenti a carico dell’imputato, trascurando di considerare che COGNOME assumeva un comportamento processuale assolutamente collaborativo, rendendosi disponibile al prelievo salivare necessario per l’espletamento della perizia, scegliendo la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato e rinunciando ad alcuni importanti motivi di gravame.
3.COGNOME condannato per i reati di ricettazione contestati ai capi I e G, deduce:
3.1 violazione di legge e mancanza della motivazione poiché il predetto è stato ritenuto responsabile della ricettazione dei beni rinvenuti all’interno di un deposito da lui condotto i locazione, ma la motivazione resa dalla Corte non spiega quale contatto l’imputato abbia avuto con detti beni, oggetto della ricettazione, limitandosi a valorizzare il fatto che fosse detentor del magazzino in cui sono stati rinvenuti.
3.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99 quarto comma cod.pen., poiché la Corte ha respinto l’istanza difensiva, limitandosi a valorizzare il curriculum criminale del Cavisi e non verificando la sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali e i reati per cui si procede e la concreta significatività del nuovo episodio rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti.
3.3 Violazione degli articoli 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione poiché nonostante lo specifico motivo di gravame, la Corte di appello non ha argomentato in merito ai al trattamento sanzionatorio e ha omesso di confutare le doglianze della difesa sul punto limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado.
NOMECOGNOME ritenuto responsabile dei reati di rapina GLYPH -danno di NOME COGNOME, di detenzione e porto di arma da fuoco e di riciclaggio di un’autovettura Audi S 4, rispettivamente contestati ai capi F, G ed H della rubrica, con il ricorso deduce:
4.1 Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento, in ordine alla individuazione dell’odierno ricorrente come responsabile dei reati a lui ascritti in forza del riconoscimento dell voce del predetto effettuato da parte di uno degli agenti operanti, che lo indicava come uno degli interlocutori registrati nell’ambito delle intercettazioni ambientali effettuate all’interno veicolo utilizzato per la rapina; il riconoscimento si fondava su un difetto di pronunzia, rotacismo, che caratterizzava uno dei soggetti intercettati. La responsabilità del ricorrente quale partecipe dei fatti contestati ai capi F, EeGè stata, a giudizio della Corte , confermata dalle risultanze della perizia disposta nelle forme dell’incidente probatorio.
Osserva il difensore che nel valutare l’esito degli accertamenti peritali del Ris nel corso del giudizio in ordine alla attribuibilità della voce registrata all’odierno ricorrente, la Corte è inc in evidenti aporie e contraddizioni logiche, in quanto la perizia effettuata non ha confermato le caratteristiche evidenziate dal teste in merito al difetto di pronunzia dell’imputato; la Cort inoltre ha trascurato le osservazioni del consulente della difesa, il quale ha evidenziato l’impossibilità di trarre delle conclusioni certe, a causa delle esiguità del materiale registrato, ha evidenziato una somiglianza tra le due voci che non è sufficiente a comprovare l’attribuibilità della stessa all’imputato. Nonostante le osservazioni di due consulenti tecnici, la sentenza della Corte d’appello ha dedicato alla posizione dell’odierno ricorrente due pagine, 20 e 21, e non ha ritenuto rilevante l’esito della perizia sulle tracce biologiche, mentre ha incentrato l responsabilità dell’imputato sulla sola base del riconoscimento vocale.
La Corte non ha tuttavia tenuto conto che le attività di comparazione della voce registrata con la voce dell’imputato sono pervenute al riconoscimento valorizzando elementi del tutto distinti e diversi e non ha considerato che il rotacismo evidenziato dal teste non è stato invece riscontrato dalle analisi tecniche del Ris, dei consulenti e del perito.
Non può infatti trascurarsi la circostanza che l’accertamento tecnico disposto d’ufficio nel caso di esame abbia fornito un esito del tutto difforme rispetto alla percezione avuta dal verbalizzante. La motivazione assunta dalla Corte elude,le doglianze formulate con il gravame
1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni che verranno esposte.
2. Ricorso COGNOME
2.1 Il primo motivo è generico e manifestamente infondato poiché la Corte di appello rende al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, esponendo i numerosi elementi di fatto che dimostrano come COGNOME sia stato più volte ripreso mentre si trovava alla guida della vettura Audi custodita all’interno del box di INDIRIZZO che veniva utilizzata per la commissione rapine e sulla quale venivano di volta in volta apposte targhe relative ad altri veicoli (v.pag. sentenza Tribunale Trani) ; dalle immagini captate dalle telecamere all’ingresso e all’uscita del box emergeva che nell’arco di pochi mesi l’auto, rapinata nell’ottobre 2013, ha subito una prima sostituzione delle targhe ed è stata utilizzata tra novembre e i primi di dicembre da Scarcelli poi, al momento del sequestro, avvenuto nel gennaio 2014, presentava un’ulteriore targa, sicché ne ha desunto la prova logica che le targhe fossero state sostituite dagli stessi correi che la utilizzavano, al fine di ostacolarne l’individuazione.
Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica che valorizza i diversi e convergenti elementi indiziari da cui si desume la prova certa che l’imputato , che in quel periodo ha utilizzato l’auto anche per scopi illeciti, abbia provveduto alla sostituzione de targhe.
2.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte a pagina 17 ha individuato i singoli aumenti per ciascuno dei reati unificati per continuazione ampiamente motivando il trattamento sanzionatorio in relazione alle gravi modalità delle rapine e all particolare spregiudicatezza manifestata, e comunque ha ridotto l’entità degli aumenti sanzionatori a sei mesi di reclusione per ciascuna rapina e per il delitto di riciclaggio . Altretta meticolosa è stata l’esposizione dei singoli aumenti sanzionatori da parte del Tribunale.
2.3 II terzo motivo non è consentito poiché si riferisce al giudizio di equivalenza ex art. cod.pen. e non deduce vizi che rientrano nel sindacato di legittimità ma censura valutazioni che rientrano nella discrezionalità propria dei giudici di merito se supportate da adeguat motivazione. La Corte ha osservato che l’atteggiamento processuale collaborativo della difesa dell’imputato che può giustificare la concessione delle attenuanti generiche non consente di ritenerle prevalenti sulle accertate aggravanti dell’arma e dell’aver commesso le rapine in più persone riunite.
3. Ricorso COGNOME
3.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha condiviso l’argomentazione del Tribunale che a pagina 67 della sentenza ha evidenziato che COGNOME era intestatario del contratto di locazione del capannone e utilizzatore dello stesso, all’interno quale sono stati sequestrati i beni provento di rapine. COGNOME, peraltro, non ha fornito alcu giustificazione in merito al loro rinvenimento, limitandosi a riferire di essersi tras temporaneamente a Roma come genericamente indicato dal teste COGNOME La Corte ha ritenuto le informazioni rese dal teste generiche e compiacenti e prive di valenza probatoria e
ha, di contro, valorizzato i precedenti specifici dell’imputato, a riprova del suo inserimento tale settore di attività illecite, e il rinvenimento nel capannone di un veicolo rapinato in e precedente al suo asserito e non provato trasferimento.
3.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché in tema di recidiva facoltativa, questa Corte ha chiarito che il dovere di motivare la sussistenza della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg, Rv. 274782 – 01)
A pagina 91 il Tribunale aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica infraquinquennale tenuto conto delle numerose condanne definitive riportate e concretamente significative della maggiore pericolosità del Cavisi e la Corte di appello, a pagina 18 della sentenza impugnata, ha integrato detta motivazione evidenziando come i precedenti penali dell’imputato siano l’evidente manifestazione di una sua più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità in relazione ai reati oggetto del presente giudizio.
Si tratta di motivazione esaustiva e conforme ai criteri dettati in tema dalla giurisprudenza d legittimità.
3.3 n terzo motivo è manifestamente infondato in quanto secondo giurisprudenza consolidata nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. (Sez. 3,n. 33773 del 29/05/2007 COGNOME, Rv. 237402 – 01).
Nel caso in esame per il più grave episodio di ricettazione la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale ed aumentata di soli sei mesi di reclusione e 500 C di multa per il secondo episodio e poi ridotta per il rito.
4. Ricorso COGNOME
L’unico motivo di ricorso che si incentra sulla rilevanza probatoria del riconoscimento della voce dell’imputato come quella di uno dei rapinatori registrati all’interno dell’abitac dell’autovettura utilizzata per la rapina, è manifestamente infondato poiché la Corte a pagina 20 della sentenza ha osservato che il riconoscimento effettuato dall’operante COGNOME, che sarebbe anche da solo stato sufficiente a fondare l’individuazione del rapinatore, ha trovato il conforto della perizia dei Ris effettuata in incidente probatorio che ha ribadito l’identificazi della voce in quella del Lapenna; la rilevata discrasia tra il difetto di pronunzia individuato verbalizzante e quello indicato dal perito non inficia l’attendibilità della positiva identifica della voce che è frutto di una valutazione complessiva del saggio fonico e dell’ascolto.
La Corte si è soffermata con particolare attenzione nel verificare le censure dedotte nell’atto d appello GLYPH e nel condividere le conclusioni peritali ha rilevato anche la precisione delle
argomentazioni del perito fonico, che nel corso del suo esame in incidente probatorio, ha confutato i rilievi formulati dai consulenti, ribadendo l’idoneità del materiale registrat
fondare il giudizio di identificazione.
Nel contempo la Corte ha valorizzato quanto riferito dal perito in merito all’atteggiamento assunto durante il saggio fonico dell’imputato, il quale non aveva una esposizione tranquilla
ma cercava di camuffare il tono della voce, desumendone un ulteriore elemento indiziario a conforto della corretta individuazione.
A fronte di questa articolata ed esaustiva motivazione, che ha riportato anche diversi passaggi dell’esame del perito, le censure della difesa appaiono estremamente generiche e si limitano a
reiterare quanto già formulato con i motivi di appello, così incorrendo anche nel vizio di genericità.
2.L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3000 in
ragione del grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 5 febbraio 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME