Ricorso inammissibile: quando le prove dall’estero sono valide
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un interessante caso riguardante l’utilizzabilità delle prove raccolte all’estero e i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo i criteri che portano a un ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come la Suprema Corte valuta le impugnazioni e quali sono le conseguenze quando queste non superano il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Frode
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per una serie di reati, tra cui quelli previsti dagli articoli 367 (simulazione di reato), 479 (falsità ideologica) e 642 (frode assicurativa) del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, cercando di ribaltare il verdetto di colpevolezza. Il suo principale argomento difensivo si concentrava su un vizio procedurale che, a suo dire, avrebbe dovuto rendere nulle le prove a suo carico.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione principalmente su un punto: l’asserita inutilizzabilità degli atti di indagine privata che erano stati svolti all’estero. Secondo la difesa, la documentazione proveniente da un’autorità straniera e trasmessa autonomamente non poteva essere utilizzata per fondare la decisione di condanna.
Oltre a questo motivo principale, sono state sollevate altre doglianze, che tuttavia la Corte ha considerato come una semplice ripetizione di questioni già discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, constatando che l’impugnazione non possiede i requisiti per essere discussa.
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con un ragionamento chiaro e basato su principi procedurali consolidati.
Le Motivazioni della Corte
La decisione di inammissibilità si fonda su tre pilastri argomentativi principali.
1. Validità della Prova per Accordo tra le Parti
In primo luogo, la Corte ha evidenziato come il documento proveniente dall’estero fosse stato acquisito nel processo sull’accordo delle parti. Questo consenso lo rende pacificamente idoneo a fondare la decisione del giudice. Quando accusa e difesa concordano sull’acquisizione di una prova, viene meno la possibilità di contestarne successivamente l’utilizzabilità, a meno che non si tratti di un’inutilizzabilità ‘patologica’ (ovvero derivante da una violazione di diritti fondamentali), profilo non sussistente nel caso di specie.
2. Irrilevanza del Principio Invocato di fronte a Prove Dirette
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato come il motivo di ricorso fosse mal posto. La difesa si concentrava sulla provenienza della documentazione amministrativa straniera, ma ignorava un elemento cruciale del processo: la presenza di una testimonianza diretta. Un cittadino italiano aveva infatti testimoniato sui fatti per percezione diretta. Questa testimonianza, di per sé, era sufficiente a supportare l’impianto accusatorio, rendendo la questione sulla documentazione estera secondaria e non decisiva. Il tentativo di rileggere gli elementi istruttori è, inoltre, un’attività preclusa nel giudizio di legittimità.
3. Mera Riproposizione dei Motivi
Infine, gli altri motivi di ricorso sono stati liquidati come una ‘mera riproposizione’ di questioni già sollevate e risolte dai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che le motivazioni delle sentenze precedenti fossero logiche, congrue e legittime, e quindi non suscettibili di un ulteriore sindacato in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze immediate per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Ma la conseguenza più rilevante è di natura sostanziale. Come ribadito dalla Corte citando una nota sentenza delle Sezioni Unite, l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d’appello. In pratica, la condanna diventa definitiva e non più soggetta a estinzione per il decorso del tempo.
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile, perché basato su argomenti infondati o ripetitivi, non solo viene respinto, ma cristallizza la condanna in modo definitivo.
Una prova raccolta all’estero da un privato può essere usata in un processo penale in Italia?
Sì, in questo caso la Corte ha ritenuto la prova utilizzabile principalmente perché era stata acquisita con l’accordo di tutte le parti processuali. Inoltre, la decisione era supportata anche da una testimonianza diretta, rendendo la questione sulla documentazione straniera meno centrale.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non ha i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non valuta se la decisione precedente fosse giusta o sbagliata, ma si limita a respingere l’appello per motivi procedurali o perché manifestamente infondato, come in questo caso.
Se un reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararlo estinto anche se il ricorso è inammissibile?
No. Come stabilito dalla sentenza, l’inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare un’eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata. La condanna diventa quindi definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16586 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato in fatto e in diritto
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma GLYPH ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli artt. 367-479-642.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l’imputato COGNOME NOME.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l’inutilizzabilità degli atti di inda privata svolti all’estero risulta manifestamente infondato. La Corte di appello evidenzia – in primo luogo – come il documento sia stato acquisito sull’accordo delle parti, con la conseguenza che lo stesso è pacificamente idoneo a fondare la decisione (Sez. 6, Sentenza n. 48949 del 07/10/2016 Rv. 268213 – 01) non sussistendo alcun profilo di inutilizzabilità c.d patologica.
Per altro verso, il motivo di ricorso non si confronta con la richiamata presenza di testimonianza in relazione ai fatti accertati per diretta percezione resa da privat cittadino italiano con la conseguenza che il richiamato principio, valido ove vi fosse documentazione amministrativa trasmessa autonomamente dalla autorità straniera, nulla ha a che vedere con l’odierna vicenda. Per il resto, l’articolazion del motivo evoca una rilettura degli elementi istruttori incompatibile con il giudiz di legittimità.
3.2. Le rimanenti doglianze risultano mera riproposizione di questioni già sollevate nei gradi di merito e congruamente valutate e risolte dai giudici di primo e secondo grado con motivazione logica e legittima, per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.
All’inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
4.1. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizion maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Il Consi iere estensore Così deciso in Roma, il 10/1/2023
Il Presidente