Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona il 25 settembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Ancona il 10 febbraio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di concorso in furto consumato aggravato dalla violenza sulle cose e dall’avervi partecipato tre o più persone, commesso 1’8 settembre 2021 (capo n. 2), e in tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso 1’8 e il 9 settembre 2021 (capo n. 1), in conseguenza condannandolo, riconosciuta la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge: A) quanto al riconoscimento in relazione al capo n. 2 (furto consumato) dell’aggravante di cui al n. 5 dell’art. 625 cod. pen., mancando – si ritiene – la prova che all’azione abbiano partecipato almeno tre persone; B) e in relazione alla determinazione della pena, poiché, dovendosi per le ragioni esposte escludere l’aggravante di cui al n. 5 dell’art. 625 cod. pen., la sanzione per il reato consumato avrebbe dovuto essere più mite e, tenuto conto anche dell’ammissione di colpevolezza dell’imputato, si sarebbero potute riconoscere allo stesso le attenuanti generiche.
L’impugnazione è manifestamente infondata.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
La prima delle riferite doglianze si scontra con la valorizzazione da parte dei giudici di merito del contenuto delle immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza, da cui risulta la presenza di tre persone, circostanza contraddetta, ma soltanto assertivamente, dalla Difesa; la ulteriore censura, essendo sviluppo logico del motivo che precede e che è manifestamente infondata, resta assorbita.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.